Insussistenza del dolo del responsabile del CAA in assenza di prova rigorosa (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 27 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per i danni erariali derivanti dall’illecita percezione di contributi comunitari, la responsabilità del responsabile di un Centro di assistenza agricola per la validazione di domande di pagamento non può fondarsi sul solo dato ambientale ovvero sulla generale consapevolezza di un contesto di illiceità, ma esige la prova rigorosa del dolo, non potendosi desumere l’elemento psicologico dalla natura formale del controllo demandato ai CAA. L’affermazione di responsabilità richiede che l’agente abbia avuto percezione della falsità dei documenti, non essendo sufficiente la presenza di atti astrattamente idonei a sostenere la domanda di contributo.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il legale rappresentante di una società agricola, nonché i responsabili di due CAA Confagricoltura di Messina, per il danno erariale conseguente alla percezione di contributi comunitari per le campagne 2013, 2014 e 2015, ottenuti mediante documentazione fittizia attestante il possesso di terreni mai realmente condotti.

In primo grado, il Collegio aveva condannato la società e uno dei responsabili del CAA per le campagne 2014 e 2015, ravvisando una condotta dolosa, mentre aveva assolto l’altro operatore. Avverso la condanna aveva proposto appello il responsabile del CAA, deducendo la contraddittorietà della motivazione e l’insussistenza del dolo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata in appello, in applicazione dell’art. 190 c.g.c. e delle preclusioni di cui agli artt. 193-195 c.g.c., non potendo la questione, non sollevata in primo grado, essere vagliata per la prima volta in sede di gravame, pur in presenza dello ius superveniens di cui alla legge n. 1/2026.

Nel merito, la Corte ha accertato la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, riconosceva la natura meramente formale dei controlli intestati ai CAA e, dall’altro, affermava la responsabilità per dolo del responsabile per aver inoltrato domande corredate da documentazione astrattamente idonea e non macroscopicamente falsa.

La Corte ha rilevato che le intercettazioni telefoniche valorizzate dai primi giudici non riguardavano le domande oggetto di contestazione ma quelle di altre imprese e risultavano cronologicamente successive alla presentazione delle DUP in esame, non potendosi pertanto desumere da esse la prova della volontà di favorire soggetti privi dei requisiti. Ha inoltre osservato che la sentenza penale richiamata non era idonea a sostenere l’addebito, difettando una prova rigorosa dell’elemento psicologico.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto l’appello, assolvendo il responsabile del CAA per insussistenza del dolo, con assorbimento degli ulteriori motivi e condanna di AGEA alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in favore dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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