Estinzione di diritto del giudizio contabile per mancata riassunzione nel termine (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 175 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile sospeso per la pendenza di un procedimento penale, il termine perentorio per la riassunzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia penale. La sua inosservanza determina l’estinzione di diritto del processo, dichiarabile anche d’ufficio con sentenza ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c. La disciplina transitoria del d.lgs. n. 174/2016 non estende l’ultrattività dei termini previgenti ai termini già scaduti al momento dell’entrata in vigore del codice, né consente di riaprire il termine riassuntivo ormai consumato. La declaratoria di estinzione prescinde da ogni accertamento sul merito della pretesa erariale.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio, con atto di citazione del 2011, alcuni amministratori e la struttura sanitaria per il risarcimento di un danno di oltre cinque milioni di euro, contestando lo svolgimento di attività sanitaria in assenza delle prescritte autorizzazioni e l’illecita percezione di rimborsi per prestazioni fittiziamente ascritte a diversa struttura accreditata.

Nel corso del giudizio è intervenuta l’interruzione del processo per il decesso di un convenuto, con conseguente riassunzione nei confronti degli eredi. Il processo è stato poi sospeso per l’acquisizione della sentenza penale. Definito il procedimento penale con l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, la Procura ha chiesto la fissazione dell’udienza in riassunzione per far dichiarare l’estinzione di diritto del giudizio di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo applicabile, segnalando la contrapposizione tra i due orientamenti interni al giudice contabile. Un primo indirizzo afferma l’applicazione della disciplina del codice di giustizia contabile anche ai processi in corso, in forza dell’art. 2, comma 1, allegato 3, d.lgs. n. 174/2016. Un opposto orientamento richiama invece l’ultrattività dei termini processuali previgenti, prevista dall’art. 1 del medesimo allegato.

Il Collegio ritiene fondata l’istanza attorea anche in ragione della ratio dell’istituto, teso a evitare, a presidio del principio di ragionevole durata del processo, la pendenza sine die dei giudizi sospesi. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti è incompatibile con l’art. 111 Cost.

La Corte accerta che nessun atto di impulso è intervenuto tempestivamente per riattivare il processo sospeso. La comunicazione alla Procura contabile della sentenza penale risale al 30 novembre 2015, mentre il ricorso in riassunzione è stato presentato il 3 ottobre 2023. Il dies a quo del termine estintivo è individuato al 20 novembre 2015, data di irrevocabilità della pronuncia penale.

La Sezione esclude che la clausola di ultrattività dei termini possa applicarsi a fronte di termini già scaduti. Richiama, in proposito, la stessa prospettazione della Procura, che aveva indicato le alternative scadenze riassuntive del 29 febbraio 2016, del 30 maggio 2016 e del 12 gennaio 2017, tutte ormai decorsi.

Il giudizio è pertanto dichiarato estinto di diritto ai sensi dell’art. 111, comma 1, d.lgs. n. 174/2016. Non si provvede sulle spese, in applicazione dell’art. 110, comma 7, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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