Inabilità al lavoro e aggravamento successivo al pensionamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 113 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 richiede che il dipendente pubblico versi, al momento della cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il requisito sanitario non è integrato dalla mera inidoneità permanente al servizio presso l’amministrazione di appartenenza, né dall’invalidità civile, in quanto occorre escludere il possibile impiego delle residue energie lavorative in attività confacenti alle attitudini del soggetto, non pericolose, non usuranti e non dequalificanti. Il dato testuale della norma àncora il requisito al momento della cessazione dal servizio, cosicché è irrilevante l’aggravamento della patologia sopravvenuto dopo il pensionamento, non essendo consentito spostare nel tempo la ricorrenza del requisito sanitario.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia con mansioni di contabile fino al giugno 2022, ha presentato il 4 settembre 2021 domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, deducendo gravi patologie. La Commissione medica di verifica di Palermo lo aveva dichiarato permanentemente inidoneo in modo assoluto al servizio come dipendente pubblico ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, escludendo però l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; il rapporto di lavoro è stato quindi risolto nel giugno 2022.
La domanda di pensione di inabilità presentata all’INPS il 20 luglio 2022 è stata respinta il 16 novembre 2022. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari e contributivi, con interessi e spese. L’INPS ha contestato le pretese ed eccepito in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha incentrato la decisione sull’interpretazione dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che riserva il trattamento ai dipendenti cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per i quali ricorra l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Richiamando un proprio precedente orientamento (Corte dei conti, sez. giur. Liguria, n. 242/2018), il Giudice ha precisato che l’accertamento deve essere individuale e attitudinale, riferito all’impossibilità di un’attività lavorativa qualificata, e non di qualunque attività. Non rilevano le attività esercitabili con sacrifici o usura abnormi e con rischio per la residua salute psicofisica.
L’esito istruttorio ha retto la decisione. Il CML dello Stato Maggiore della Difesa, incaricato con ordinanze del 2024 e del 2025 e integrato con successivi supplementi, ha accertato che le patologie erano compensate dalla terapia e non azzeravano le capacità lavorative. Il Collegio ha evidenziato la discrepanza tra gli esami obiettivi delle certificazioni specialistiche prodotte dal ricorrente e quelli coevi della CMV e del medesimo CML, nonché la circostanza del rinnovo della patente di guida senza prescrizioni nel 2023.
Il Giudice ha aderito alle conclusioni del CML: al momento del pensionamento il ricorrente non versava nell’impossibilità assoluta e permanente, potendo svolgere attività semplici e non stressanti, quali portiere, centralinista o giardiniere. Ha inoltre escluso, conformandosi ai principi della Sezione di Appello per la Regione siciliana (sentenza n. 10/A/2025), che si possa tener conto dell’aggravamento sopravvenuto dopo il pensionamento, perché la norma àncora il requisito sanitario al momento della cessazione dal servizio.
Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la complessità delle questioni giuridiche e medico-legali.
Nota della Redazione
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