Parere del Collegio medico legale utilizzabile nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 175 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il parere reso dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa è pienamente utilizzabile, operando tale organo in posizione di neutralità, professionalità e competenza alla stregua degli altri consulenti, quali ausiliari del giudice. Il conferimento dell’incarico al Collegio medico legale non comporta di per sé alcun vulnus alle garanzie del giusto processo, dovendosi la verifica dell’imparzialità e terzietà effettuarsi in concreto, in relazione alla specifica fattispecie. Le conclusioni del consulente non hanno efficacia vincolante: spetta al giudice il libero apprezzamento, potendo disattenderle con valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e congruamente motivata. Oggetto del giudizio pensionistico è il rapporto sostanziale, non l’atto amministrativo, con la conseguenza che i vizi di motivazione del provvedimento non assumono rilievo ex se.
Il Fatto
Il ricorrente, già comune di prima classe della Marina Militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia gastroduodenale, contratta e constatata durante il servizio, quale presupposto per il diritto alla pensione privilegiata ordinaria. A sostegno della domanda aveva prodotto una perizia medico legale di parte e aveva contestato il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio.
La Sezione giurisdizionale, con ordinanza in composizione monocratica, aveva disposto l’acquisizione di un parere medico legale presso il Collegio medico legale istituito presso il Ministero della Salute e poi presso quello della Corte dei conti, formulando specifici quesiti sulla dipendenza della patologia da causa di servizio. Acquisiti la bozza e il parere definitivo, la difesa del ricorrente ha eccepito la nullità del parere, deducendo la composizione irregolare del Collegio e la mancata indicazione del relatore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che i risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico. Tali organi operano in posizione di neutralità, professionalità e competenza alla stregua degli altri consulenti privati, configurandosi quali ausiliari del giudice, e svolgono la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, il quale può parteciparvi e contrastarne l’esito mediante consulenze tecniche di parte.
Quanto all’eccezione di nullità, la Sezione rileva che non è stata fornita la prova che la costituzione del Collegio non sia avvenuta in conformità alla legge. All’inizio delle operazioni peritali partecipava il solo medico di parte, il quale in quella sede avrebbe potuto verificare la presenza e la qualifica dei componenti, senza nulla rilevare. La Corte aggiunge che nessun verbale è firmato da tutti i componenti del Collegio, ma solo dal segretario e dal presidente, e che, quanto alla mancata indicazione del relatore, non viene dedotta la norma violata.
Sul versante della terzietà, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e ricorda che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 248 del 2007, pur dichiarando la manifesta inammissibilità della questione, ha riconosciuto che il giudice contabile ha facoltà di avvalersi degli organi di consulenza pubblici senza che ciò determini detrimento del diritto di difesa. La verifica dell’imparzialità va compiuta in concreto, spettando al giudice il libero apprezzamento delle conclusioni, non vincolanti, purché la loro eventuale disattivazione sia ancorata alle risultanze processuali e congruamente motivata.
Nel merito, il parere del Collegio è ritenuto chiaro, articolato e immune da vizi logici, coerente con i precedenti pareri resi in sede amministrativa. Esso ha escluso la dipendenza della patologia gastrica dal servizio, valorizzando la natura psico-organica del substrato e la sua riconducibilità a positività HP, condizione indipendente dal servizio. Le deduzioni della difesa, non comprovate, non colgono nel segno. La Corte reputa che ragioni di economia processuale impongano di non indugiare su questioni meramente formali, prive di incidenza sostanziale e di alcun vulnus per il ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e disposizione di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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