Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 37 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando con il provvedimento di sospensione non sia stata fissata l’udienza di prosecuzione, le parti hanno l’onere di chiedere al giudice la fissazione dell’udienza nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, ai sensi dell’art. 107 del codice di giustizia contabile. Il mancato assolvimento di tale onere determina l’estinzione del giudizio, che opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 111, commi 1 e 4, del codice di giustizia contabile. Nel giudizio estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

Un ex appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, confluito nel Corpo di Polizia Penitenziaria, aveva proposto ricorso per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’applicazione del più favorevole sistema misto previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del calcolo operato dall’ente previdenziale sulla base dell’art. 44 del medesimo decreto.

Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, ritenendo la norma invocata applicabile al solo personale militare e non anche alla Polizia Penitenziaria per i pensionamenti intervenuti dopo la smilitarizzazione del Corpo. Proposto appello, il giudizio era stato sospeso con ordinanza in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990. La Segreteria comunicava poi alle parti la cessazione della causa di sospensione, ma nessuna di esse provvedeva alla riassunzione; il Presidente fissava quindi l’udienza per la decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione osserva che la sospensione era stata disposta in funzione della definizione incidentale della questione di costituzionalità. Esaurita quella fase, la Segreteria, in data 06/03/2023, aveva comunicato alle parti la cessazione della causa di sospensione, per gli effetti dell’art. 107 del codice di giustizia contabile. Da quel momento decorreva il termine perentorio di tre mesi per chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione.

Nessuna delle parti ha presentato istanza di riassunzione entro il termine. Per la Corte la norma processuale configura un vero e proprio onere, la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 111 del medesimo codice. Il processo si estingue, infatti, qualora le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito.

La Sezione sottolinea il carattere officioso del rimedio: l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza. Ciò esclude qualsiasi rilievo alla richiesta formulata in udienza dal difensore dell’ente previdenziale, poiché il giudice non accerta un effetto prodotto dall’inerzia delle parti su istanza di una di esse, ma ne prende atto in via autonoma.

Accertata la mancata riassunzione, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, richiamando l’art. 111, ottavo comma, del codice di giustizia contabile, la Sezione dispone che restino a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Collegio, ravvisati i presupposti dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, dispone con decreto che la Segreteria apponga l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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