Spese elettorali escluse se giustificativo nel rendiconto del candidato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 12 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Allorché una spesa elettorale documentata con un giustificativo intestato a una persona fisica candidata nella lista venga dichiarata come riconducibile alla lista stessa, il Collegio di controllo deve verificare che la medesima pezza d’appoggio non sia stata esposta dal candidato anche nel proprio rendiconto personale trasmesso al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello competente per territorio. Ove si appuri che lo stesso giustificativo di spesa è stato allegato anche al rendiconto personale del candidato, in ragione della preferibilità della coincidenza formale tra la persona fisica e il soggetto intestatario del documento contabile, la relativa spesa va esclusa dal rendiconto della lista. Il controllo sulla conformità a legge delle spese sostenute e sulla regolarità della documentazione prodotta implica, pertanto, un accertamento incrociato tra il rendiconto della formazione politica e quello del singolo candidato, volto a evitare duplicazioni documentali della medesima spesa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Chieri, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto alla verifica della Sezione regionale di controllo per il Piemonte. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione, ha esaminato i rendiconti trasmessi dai soggetti partecipanti alla competizione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
Nell’ambito dell’istruttoria è emersa la questione della riconducibilità alla lista di una spesa documentata con giustificativo intestato a una persona fisica candidata. Il Collegio ha dovuto stabilire se tale spesa potesse essere imputata al rendiconto della formazione politica ovvero dovesse essere espunta, in presenza di un analogo documento allegato al rendiconto personale del candidato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che intesta alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il perimetro del controllo è delineato dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 96/2012: la verifica è limitata alla conformità a legge delle spese sostenute e alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. La conformità a legge implica, secondo gli indirizzi della Sezione delle Autonomie, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale.
Su questa base il Collegio affronta il nodo della doppia allegazione documentale. Quando una spesa è documentata con un giustificativo intestato a una persona fisica candidata e viene dichiarata come riconducibile alla lista, occorre accertare che la stessa pezza d’appoggio non sia stata esposta dal candidato anche nel proprio rendiconto personale, trasmesso al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello competente per territorio.
Il criterio dirimente è la coincidenza formale tra la persona fisica e il soggetto intestatario del documento contabile. Ove si appuri che lo stesso giustificativo è stato allegato anche al rendiconto personale del candidato, la spesa va esclusa dal rendiconto della lista, perché prevale il legame formale tra il documento e il soggetto cui esso è intestato.
Il Collegio ha quindi concluso i controlli sui rendiconti delle spese sostenute e dei finanziamenti ottenuti dalle formazioni politiche, approvando la relazione unita alla deliberazione e disponendone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale per la pubblicazione sul sito istituzionale e l’inoltro ai delegati di lista.
Nota della Redazione
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