Il conto del consegnatario si valuta col patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 187 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari deve essere valutato sulla base del criterio della frazione di patrimonio netto, come previsto dal principio contabile applicato di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del d.lgs. n. 118/2011. L’iscrizione al valore nominale delle partecipazioni, anziché con il metodo del patrimonio netto, costituisce una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto. Tale irregolarità preclude l’approvazione del conto e il conseguente discarico dell’agente. Il giudizio sul conto non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti, conformemente all’art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL.

Il Fatto

L’agente contabile, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cavarzere, ha reso il conto giudiziale per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2024. Il magistrato istruttore ha rilevato un disallineamento tra il valore complessivo dei titoli indicato nel conto, pari a € 742.930,00, e il corrispondente valore dello stato patrimoniale dell’ente, pari a € 751.617,90, dovuto alla mancata inclusione di due partecipazioni (nel Consorzio di bacino “Polesine” e nel Consorzio C.E.V.).

Sotto il profilo formale, il conto era sottoscritto dal sindaco e corredato dal visto di regolarità del responsabile del servizio economico-finanziario. Nonostante ciò, il magistrato istruttore ha deferito l’esame alla Sezione, ritenendo le irregolarità riscontrate ostative all’approvazione del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente osservato che il conto presenta un profilo di irregolarità non superabile e assorbente. Dalla documentazione prodotta in istruttoria, in particolare dallo stralcio della relazione sulla gestione allegato al rendiconto 2024, emerge che le partecipazioni sono state valutate secondo criteri differenti, senza che fosse possibile individuare per quali partecipazioni fosse stato utilizzato il criterio della quota di patrimonio netto e per quali quello del valore nominale, né verificare la quadratura con le scritture dello stato patrimoniale.

La Corte ha richiamato il principio contabile di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del d.lgs. n. 118/2011, che impone la valutazione al metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in società controllate e partecipate, prevedendo il ricorso al costo storico solo in via residuale. Nel caso delle società a totale partecipazione pubblica, come quelle detenute dal Comune, l’ipotesi residuale non potrebbe mai ricorrere, poiché i bilanci sono sempre disponibili, essendo soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale o a deposito presso il Registro imprese.

Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), la Sezione ha precisato che il giudizio sul conto deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli. Il patrimonio netto, in quanto grandezza contabile variabile in ragione del risultato di esercizio, fornisce un elevato valore informativo sulla solidità gestionale della società. L’iscrizione di talune partecipazioni al valore nominale (nella specie, Veritas s.p.a.) costituisce quindi una violazione di legge che pregiudica la funzione rappresentativa del conto.

Quanto alla mancata inclusione delle partecipazioni nel Consiglio di Bacino e nel Consorzio CEV, la Sezione ha dato continuità all’orientamento già espresso con la sentenza n. 363/2025, rinviando per relationem alle ragioni ivi esposte ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. Il Collegio ha pertanto dichiarato irregolare il conto e non ha ammesso a discarico l’agente, senza luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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