Estinzione del giudizio pensionistico per mancata comparizione a due udienze consecutive (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti, la mancata comparizione di tutte le parti per due udienze consecutive determina l’estinzione del giudizio. La disciplina degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. trova applicazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont., in quanto espressione del principio generale della domanda e dell’impulso di parte, comune al processo civile e a quello contabile. L’estinzione è dichiarata con sentenza ai sensi dell’art. 111, commi 4 e 8, cod. giust. cont., senza pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti titolari di trattamenti pensionistici in godimento, hanno promosso ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia della Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto alla corretta perequazione delle rispettive pensioni. Deducevano l’insufficiente adeguamento disposto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e la conseguente violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza.
All’udienza dell’11 febbraio 2026 nessuno comparve; il giudizio fu quindi rinviato all’udienza dell’11 marzo 2026, nella quale ugualmente nessuna delle parti si presentò. La questione sottoposta al giudice è dunque divenuta esclusivamente processuale: verificare se la doppia mancata comparizione imponga la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dall’art. 7, comma 2, cod. giust. cont., che richiama, ove compatibili, le norme del codice di procedura civile. Su questa base ritiene applicabili gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., considerati espressione del principio generale della domanda e dell’impulso di parte, posto a fondamento tanto del processo civile quanto del processo pensionistico davanti alla Corte dei conti.
L’applicazione di tale disciplina conduce a una conclusione lineare: la mancata comparizione di tutte le parti per due udienze consecutive determina l’estinzione del giudizio. Il giudice conforta l’assunto con un richiamo a precedenti conformi, tra cui Cdc, sez. II App., 31.12.2019, n. 517, sez. giur. Puglia, 9.7.2024, n. 149 e 18.4.2023, n. 138, nonché sez. giur. Lazio 19.12.2024, n. 577.
Sul piano degli effetti, l’art. 111, commi 4 e 8, cod. giust. cont. impone che l’estinzione sia dichiarata con sentenza, senza pronuncia sulle spese. Queste restano infatti a carico delle parti che le hanno sostenute, in coerenza con la natura della declaratoria.
La decisione è quindi di estinzione per inattività delle parti, con integrale compensazione delle spese, restando assorbito ogni profilo di merito sulla dedotta violazione dei canoni di adeguatezza delle pensioni.
Nota della Redazione
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