Trattamento di fine servizio e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 86 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la domanda che, in via principale, sia diretta all’accertamento del diritto al trattamento di fine servizio, ancorché proposta da dipendente pubblico non contrattualizzato. La giurisdizione contabile, incentrata sul rapporto pensionistico, comprende ogni questione concernente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, ma non si estende ai trattamenti retribuiti differiti, la cui cognizione spetta al giudice del rapporto di lavoro. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, escluso dalla contrattualizzazione, il giudice del rapporto è il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, co. 1, lett. i) d.lgs. n. 104/2010. Il giudice contabile conserva il potere-dovere di delibare gli atti del pregresso rapporto d’impiego al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo degli agenti penitenziari, aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dei benefici di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e la riliquidazione dell’indennità di buonuscita in relazione a un periodo di servizio più lungo di quello riconosciuto dall’INPS.
Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda pensionistica, ritenendo la norma di favore applicabile al solo personale militare, ma aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio. L’INPS ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di trattamento di fine servizio, per appartenere la controversia al giudice del rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto respinto la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. La rinuncia alla pretesa e l’adesione alla richiesta avversaria non integrano i presupposti dell’istituto, che richiede il reciproco riconoscimento della sopravvenuta soddisfazione piena e irretrattabile del diritto, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nella specie difetta tale riconoscimento: le parti condividono soltanto l’insussistenza del potere giurisdizionale del giudice contabile.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la giurisdizione esclusiva in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, fondata sugli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Rilevano i fatti allegati, non la prospettazione delle parti. Il giudice pensionistico ha il potere-dovere di delibare gli atti del pregresso rapporto d’impiego, ma solo per stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza.
Su questa base la Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza (Sez. II App. n. 82/2023, n. 262/2023; Sez. I n. 82/2024) e le Sezioni Unite n. 26500/2020, n. 11292/2021 e n. 36054/2022. Esula dalla giurisdizione contabile la domanda che, come quella in esame, non è finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento, ma in via principale all’accertamento del diritto a maggiori spettanze retributive o al trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo, giudice del rapporto di lavoro, poiché il rapporto d’impiego dei dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e segnatamente del Corpo di polizia penitenziaria è escluso dalla contrattualizzazione (Cass. civ., SS.UU., n. 6997/2010). Le spese di lite sono state integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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