Superbonus, danno erariale solo con l’utilizzo in compensazione del credito (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 118 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del cd. superbonus, il danno erariale risarcibile non si configura per la sola genesi di un credito d’imposta fittizio, ma si concretizza allorché il credito venga effettivamente utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a un terzo in buona fede nei cui confronti non è più ripetibile. La mera cessione del credito, ancorché inesistente, non è quindi di per sé foriera di danno. Sussiste la giurisdizione contabile nei confronti della società beneficiaria, del suo legale rappresentante, del tecnico asseveratore e del professionista che ha rilasciato il visto di conformità, i quali si inseriscono con efficacia causale determinante nell’iter di percezione del beneficio pubblico, instaurando con l’amministrazione un rapporto di servizio.

Il Fatto

La società appaltatrice, dopo aver stipulato un contratto per l’efficientamento energetico di un immobile, emetteva una fattura con applicazione della maggiorazione al 110% e la cedeva con sconto in fattura, generando un credito d’imposta poi in parte utilizzato in compensazione e in parte ceduto. La Procura regionale conveniva in giudizio la società, il suo legale rappresentante, il tecnico asseveratore e il commercialista che aveva apposto il visto di conformità, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno.

Secondo l’accusa, i lavori non erano stati eseguiti e le attestazioni di stato finale erano ideologicamente false. Di qui la domanda di condanna, in via principale a titolo di dolo e in via sussidiaria a titolo di colpa grave, per complessivi euro 116.544,00.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. Ripercorso il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito di cui agli artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020, convertito, la Corte ha qualificato le risorse del superbonus come finanziamento pubblico destinato a finalità di rilievo collettivo. Chi fruisce di tali dazioni, anche per il tramite della circolazione dei crediti fiscali, instaura con l’amministrazione un rapporto di servizio.

La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8695/2026 e, su questa linea, la giurisprudenza di legittimità sulla posizione dei professionisti privati che si inseriscano con efficacia causale determinante nell’iter di percezione del contributo, inclusi i redattori di perizie e certificazioni di avanzamento lavori (Sezioni Unite n. 14436/2018; n. 35001/2025). Il rapporto di servizio è stato così ravvisato pure in capo al legale rappresentante (Cass. n. 15893/2022).

Nel merito, la Corte ha però respinto la ricostruzione accusatoria. Il danno erariale, si legge, richiede i caratteri dell’attualità e della concretezza e si concretizza soltanto con l’utilizzo del credito fiscale in compensazione ovvero con la cessione a un terzo in buona fede. In tal senso il collegio ha richiamato Sez. VI n. 41572/2025. La genesi del credito fittizio non è quindi sufficiente.

Dalla documentazione è emerso che il credito è stato reso utilizzabile solo in data 16 novembre 2023, quando cioè gli interventi risultavano completati nel mese di luglio 2023, entro il termine finale del 31 dicembre 2023. Ribadito il contraddittorio tra la contestazione e il verbale di sopralluogo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell’inesistenza delle opere. Il Procuratore regionale non ha contestato la mancata esecuzione dei lavori nella misura del 30% alla data del 30 settembre 2022, né l’esistenza di un danno differenziale. In definitiva, non essendo provato il danno erariale, i convenuti sono stati prosciolti e le spese di difesa liquidate secondo i parametri forensi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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