Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 21 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile nel termine assegnato dal giudice designato con decreto determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., forma ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo anche in forza dell’art. 38, comma 2, c.g.c. In assenza di soccombenza sostanziale non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla locale Procura regionale, con due note ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali di alcuni agenti contabili di un Comune, relativi agli esercizi finanziari dal 2018 al 2021. La Procura, dopo gli approfondimenti istruttori, accertava che i conti delle gestioni di riscossione dell’ufficio anagrafe erano stati in parte presentati all’amministrazione e solo per taluni esercizi parificati, mentre il conto di un esercizio non risultava depositato presso la Segreteria.

Promosso il giudizio per la resa del conto, il giudice designato assegnava al responsabile del servizio finanziario del Comune, con decreto, il termine per il deposito dei conti corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno. Il Comune provvedeva al deposito tramite l’applicazione SiReCo entro il termine; la Procura chiedeva quindi la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda le conseguenze processuali del sopravvenuto adempimento nel giudizio di resa del conto. Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati con il decreto di fissazione. Da tale accertamento discende che la materia del contendere è venuta meno: l’oggetto del giudizio, costituito dall’obbligo di resa, risulta integralmente soddisfatto prima della decisione.

La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Il percorso argomentativo è lineare: accertato il deposito tempestivo, non residua alcuna utilità nella prosecuzione del procedimento, poiché l’interesse fatto valere dalla Procura regionale con l’azione di resa è stato realizzato.

Il giudice si sofferma poi sulla forma del provvedimento di definizione. Richiamando l’art. 144 c.g.c., ritiene che la definizione debba avvenire con sentenza. Aggiunge, in via ulteriore, che tale forma è comunque la più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c., disposizione che consente di privilegiare la forma più congrua rispetto alla funzione dell’atto.

Quanto alle spese, la Corte esclude ogni pronuncia. L’esito del giudizio, determinato dal tempestivo adempimento dell’obbligo di resa e non da una soccombenza sostanziale, non giustifica alcuna condanna. Il dispositivo chiude dichiarando l’estinzione del giudizio e demandando alla Segreteria i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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