Conti giudiziali depositati tardivamente: giudizio estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 15 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali nel termine assegnato dal giudice designato con decreto fa venir meno l’interesse alla decisione e determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. La definizione del giudizio assume la forma della sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c.. Per effetto dell’esito del giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, con due note, il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 da parte degli agenti contabili di un Comune. Gli approfondimenti istruttori accertavano che l’agente contabile tenuto alla presentazione dei conti era l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e che nessuno dei conti risultava depositato presso la segreteria della Sezione.

La Procura regionale promuoveva quindi il giudizio per la resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Il giudice designato assegnava, con decreto, il termine per il deposito dei conti, corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno. Il Comune provvedeva al deposito tramite l’applicazione SiReCo entro il termine assegnato. La Procura chiedeva allora la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda l’effetto del deposito dei conti giudiziali nel giudizio promosso dalla Procura contabile. Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati. Il presupposto del giudizio di resa del conto — la mancata presentazione degli stessi — viene così a mancare.

Da qui la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte non entra nel merito della regolarità dei conti, poiché l’oggetto del procedimento era la resa degli stessi e questo obiettivo è stato raggiunto attraverso il deposito tempestivo.

Il giudice affronta poi la forma del provvedimento. L’art. 144 c.g.c. prevede la forma della sentenza per la definizione del giudizio di resa del conto. La Corte conferma tale scelta, considerandola comunque la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. Il criterio della strumentalità della forma rispetto allo scopo viene richiamato a sostegno della decisione.

Infine, la Corte esclude ogni pronuncia sulle spese. L’esito del giudizio non richiede la regolazione delle spese processuali. Il dispositivo dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere, senza statuizione sulle spese, con mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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