Resa del conto giudiziale: obbligo già adempiuto e ricorso inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 126 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto giudiziale, introdotto dal ricorso del P.M. al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando risulti che l’obbligo di resa è stato già adempiuto. L’avvenuta presentazione del conto all’amministrazione prima dell’instaurazione del giudizio determina la carenza di interesse a proseguire e l’assenza del presupposto della domanda. Il giudizio si definisce con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione di cui all’art. 142 c.g.c.. La qualifica di agente contabile del gestore della struttura ricettiva si accerta con riferimento alla tassa di soggiorno.
Il Fatto
La Procura Regionale chiedeva al giudice monocratico di fissare un termine per la presentazione del conto giudiziale, riferito all’esercizio 2018 e a una struttura ricettiva, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave inadempimento. Il giudice, con decreto, fissava i termini di deposito.
Nel corso del giudizio emergeva che l’amministrazione comunale aveva indicato la struttura tra quelle per cui il decreto non andava notificato, perché il conto era già stato presentato. Con successiva istanza il P.M. chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il modello processuale. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Resta salva, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. Su questo punto la Corte richiama il conforto di plurime decisioni delle Sezioni giurisdizionali regionali.
Nel merito, il Collegio accerta la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, con riferimento alla tassa di soggiorno per l’anno 2018. Tale qualifica costituisce il presupposto soggettivo dell’obbligo di resa.
Il passaggio decisivo riguarda l’adempimento. Il conto giudiziale è stato presentato all’amministrazione comunale, che lo ha trasmesso alla Sezione prima dell’instaurazione del giudizio. L’obbligo di resa risulta, dunque, già soddisfatto.
Da qui la conseguenza: il ricorso introduttivo è inammissibile. Il giudice non dichiara la cessazione della materia del contendere, come pure richiesto dal P.M., ma rileva un vizio originario del ricorso, perché il presupposto dell’azione era già venuto meno. Il decreto di fissazione dei termini viene revocato. Nessuna pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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