Estinzione della società di capitali e responsabilità restitutoria del socio (Cass. civ. Sez. I n. 28578 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, l’obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci secondo un fenomeno di tipo successorio, che ne consente la prosecuzione o la riassunzione del processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. La responsabilità patrimoniale del socio per i debiti sociali non discende però dal solo fatto dell’estinzione, ma presuppone la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, nei limiti di quanto percepito. Tale presupposto, ai sensi dell’art. 2495, comma 3, cod. civ., costituisce condizione dell’azione inerente all’interesse ad agire e non alla legittimazione passiva, con la conseguenza che è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto la riscossione delle somme di liquidazione. Il giudice non può quindi affermare l’obbligo restitutorio del socio in carenza di allegazione e prova di tale presupposto.

Il Fatto

Il fallimento di un imprenditore individuale propose azione revocatoria nei confronti di una banca per il recupero di rimesse bancarie solutorie. Il Tribunale accolse la domanda e condannò l’istituto, succeduto nel frattempo alla banca originaria, al pagamento di una somma in favore di una società intervenuta quale cessionaria dell’azione revocatoria in esito alla omologazione del concordato fallimentare.

La banca impugnò la decisione davanti alla Corte d’Appello, che in riforma accolse la domanda limitatamente a un importo capitale assai ridotto e dichiarò la parte appellata tenuta a restituire la differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto effettivamente dovuto. Nel corso del giudizio la società cessionaria si era estinta per cancellazione dal registro delle imprese, sicché il processo fu riassunto nei confronti del suo unico socio. Contro la sentenza d’appello il socio ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi; la banca si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi attengono al merito dell’azione revocatoria e, in particolare, alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca al momento delle rimesse. La Corte li dichiara tutti inammissibili. Quanto alla dedotta genericità delle allegazioni iniziali, osserva che la questione è ininfluente, perché il giudice d’appello è comunque pervenuto all’esame del merito e all’accertamento della data rispetto alla quale poteva ritenersi provata la conoscenza dell’insolvenza.

Il tema si sposta sul piano probatorio. Il ricorrente si duole che la corte territoriale, non avendo rinvenuto il bollettino dei protesti nel fascicolo, non ne abbia disposto la ricerca e abbia così omesso di esaminare il fatto storico della data di elevazione dei protesti. La Corte ricorda che la parte che censura la violazione del dovere del giudice di ricercare i documenti prodotti ha l’onere di dimostrarne la rilevanza ai fini di una diversa decisione (Cass. n. 25133/2018; Cass. n. 21571/2020). Nel caso di specie l’onere non è assolto, perché il ricorrente fa riferimento all’elevazione dei protesti e non alla loro pubblicazione sul bollettino: solo quest’ultima, rendendo conoscibile all’esterno lo stato di insolvenza, può fondare la prova presuntiva della conoscenza in capo a un soggetto professionalmente qualificato.

Il quarto motivo, che assume la conoscibilità dell’insolvenza prescindendo dalla pubblicazione dei protesti, è inammissibile perché rivolto direttamente all’accertamento del fatto, riservato al giudice del merito. La Corte precisa che l’onere probatorio dell’attore nell’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 2, legge fall. non ha ad oggetto la “conoscibilità” dello stato di insolvenza, bensì la sua effettiva conoscenza, dimostrabile mediante presunzioni semplici. Il quinto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché invoca un orientamento superato: l’obbligo restitutorio dell’accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, con decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale (Cass. n. 12850/2018; Cass. n. 31652/2024).

Il sesto motivo è fondato. La Corte d’Appello aveva dichiarato la parte appellata tenuta a restituire la somma, ormai identificabile soltanto con il socio superstite. Le Sezioni unite n. 3625/2025, richiamando il consolidato assetto civilistico, hanno ribadito che l’obbligazione della società estinta si trasferisce ai soci per il solo fatto della loro qualità, ma che la responsabilità patrimoniale sussiste nei soli limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di condizione dell’azione inerente all’interesse ad agire che il creditore deve provare. Nel caso concreto la banca non ha allegato né offerto di provare che il socio avesse ricevuto alcun valore economico in base al bilancio finale di liquidazione. La sentenza impugnata va quindi cassata in parte qua e, decidendo nel merito, la domanda della banca è rigettata, restando impregiudicata la possibilità di individuare un soggetto nei cui confronti far valere la responsabilità patrimoniale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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