Successore nel diritto controverso deve provare la legittimazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 21323 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che, nel giudizio di merito, non abbia formalmente assunto la veste di parte è tenuto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (anche oltre il termine dell’art. 369 cod. proc. civ., purché l’elenco sia notificato alle altre parti), la documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonché a indicare specificamente i documenti nel contesto del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, così da realizzare l’assoluta e precisa delimitazione del thema decidendum. La mancanza di tale prova, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase di impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Il Tribunale di Novara, con sentenza non definitiva, accoglieva la domanda di negatoria servitutis proposta da alcuni comproprietari per accertare l’inesistenza di un diritto di passo carraio sul loro fondo. Il medesimo Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù e, con sentenza definitiva, stabiliva dimensioni e percorso del passaggio. Il convenuto proponeva appello.
Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte costituita nel giudizio di primo grado, che nelle more aveva venduto l’immobile. L’appellante non provvedeva alla notifica e l’appello era dichiarato inammissibile. La successiva acquirente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 e 331 cod. proc. civ. Secondo la tesi, la successione a titolo particolare nel diritto controverso si era verificata dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima di quello di appello; l’impugnazione non andava dunque notificata al dante causa e l’integrazione del contraddittorio non doveva essere disposta.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità, richiamando la giurisprudenza secondo cui sono legittimati all’impugnazione solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado e che in esso siano rimasti soccombenti. Chi intende proporre impugnazione senza essere stato parte nel grado precedente deve dedurre esplicitamente la sopravvenuta situazione giuridica e fornirne la prova.
La Corte osserva che la ricorrente non assume la posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso derivante dalla pronuncia impugnata: il titolo della sua successione, non allegato al ricorso ma solo asseritamente prodotto in appello dal dante causa, risalirebbe a epoca antecedente all’impugnazione delle pronunce di primo grado. In tale contesto, pur in presenza di una successione a titolo particolare, il dante causa non aveva perso alcun potere processuale, mentre in capo al successore si era consolidata, in sede di appello, una legittimazione concorrente a intervenire in giudizio.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso, dando continuità al principio secondo cui il ricorrente che nel merito non abbia formalmente assunto la veste di parte deve depositare la documentazione comprovante la legittimazione e indicarla specificamente, non essendo sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte. Nella specie la ricorrente non ha allegato alcuna documentazione a supporto della asserita successione, né ha formulato un apposito indice nel corpo o in allegato al ricorso, né ha replicato alle conclusioni del P.G.
Nulla sulle spese, non essendosi costituite le parti intimate. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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