Titoli nobiliari e compensi notarili sotto minimi tariffari: due principi di diritto (Cass. civ. Sez. II n. 18740 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimamente ritenuta, ai sensi dell’art. 147, lett. a), legge n. 89 del 1913, la responsabilità disciplinare del notaio che certifichi il diritto all’uso legale di un titolo nobiliare, poiché la XIV disp. trans. Cost. esclude in maniera radicale e originaria ogni rilevanza giuridica dei detti titoli, siccome incompatibili con la forma repubblicana, e pertanto qualsivoglia ancorché innominata ipotesi di un loro uso legittimo; il secondo comma della citata disposizione, da interpretarsi quale norma di chiusura, consente la sola aggiunta al nome del predicato (c.d. cognomizzazione) di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922, che restituisce del titolo solo la parte indicante un toponimo. In materia di illecito disciplinare notarile, la percezione di compensi inferiori ai minimi tariffari, ovvero la loro non percezione, è di per sé irrilevante ai fini dell’illecito di tipo concorrenziale, che, nei limiti stabiliti dall’art. 4 del d.P.R. n. 137 del 2012, resta sussumibile nella vigente previsione di cui alla lett. c) dell’art. 147 legge notarile; di riflesso la rilevanza di tali condotte, non altrimenti qualificate da ulteriori circostanze fattuali, non può essere recuperata sotto la diversa previsione della lett. a) del medesimo articolo, in virtù del generico richiamo alla compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile. In mancanza di una specifica previsione del codice deontologico, la redazione di atti di conferma non richiesti dagli artt. 40 legge n. 47 del 1985 e 46 T.U. Edilizia ai fini della validità dell’atto costituisce illecito disciplinare ai sensi della lett. a) dell’art. 147 legge n. 89 del 1913, che, a differenza della lett. b), non contempla tra i suoi requisiti costitutivi il carattere non occasionale della condotta.
Il Fatto
Su iniziativa del Consiglio notarile distrettuale, un notaio era stato sanzionato dalla Co.Re.Di. con la sospensione dall’attività per quattro mesi in relazione a tre illeciti disciplinari: la redazione di atti di conferma al di fuori dei relativi presupposti, la ricezione in deposito di pareri recanti il riconoscimento di titoli nobiliari e l’autenticazione di scritture private di affitto o cessione di aziende per posti mercato a corrispettivi assenti o minimi.
Il reclamo del professionista era parzialmente accolto dalla Corte d’appello, che escludeva l’illecito relativo agli atti di conferma e riduceva la sospensione a due mesi, confermando invece la responsabilità per le altre due contestazioni. Avverso tale decreto il notaio ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Consiglio notarile con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto la doglianza di nullità del provvedimento impugnato per motivazione apparente. Il motivo è infondato: la motivazione del provvedimento giurisdizionale non soggiace al requisito di autosufficienza e ciò che ne presidia la validità è l’esplicitazione della ratio decidendi, purché inerente al thema decidendum e rispettosa del minimo costituzionale richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Nel merito, la Corte ricostruisce la portata della XIV disp. trans. Cost. Il non riconoscimento dei titoli nobiliari costituisce un rifiuto radicale e originario, non una mera abolitio di cui discutere gli effetti. Il secondo comma, lungi dal confermare usi legittimi altri, protegge non il titolo ma il nome: esso è norma di chiusura, non di apertura. L’esegesi trova riscontro nei lavori dell’Assemblea Costituente e nella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 101 del 1967), secondo cui i titoli restano fuori dal mondo giuridico. Ne deriva la legittimità della valutazione disciplinare: la certificazione di un inesistente uso legale è idonea a trarre in inganno la generalità delle persone.
Quanto alla gratuità della prestazione, la Corte accoglie la censura. Nel contratto d’opera intellettuale l’onerosità è elemento normale, ma non essenziale. Dopo l’abrogazione delle tariffe obbligatorie, la riduzione dei compensi è divenuta disciplinarmente irrilevante sotto il profilo concorrenziale e non può essere recuperata, senza ulteriori elementi, sotto la lett. a) dell’art. 147. Accoglie altresì il ricorso incidentale: la Corte territoriale ha erroneamente attribuito rilievo al requisito di occasionalità, previsto solo per la lett. b), sostituendo la propria valutazione a quella dell’organo disciplinare.
Il provvedimento è dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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