Aggravante delle più persone riunite nell’estorsione: necessaria la percezione della compresenza (Cass. pen. Sez. II n. 40242 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite, prevista dagli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., richiede che almeno due concorrenti pongano materialmente in essere, nel medesimo contesto spazio-temporale, gli atti di violenza o minaccia. Non è sufficiente che i diversi apporti si collochino in fasi cronologicamente distinte della condotta. La compresenza dei correi deve, inoltre, essere percepita dalla persona offesa, perché solo tale acquisita consapevolezza produce il maggiore effetto intimidatorio e la minore possibilità di difesa che giustificano l’aumento di pena. Restano estranei alla fattispecie gli apporti meramente ideativi o diacronici del compartecipe.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, aveva confermato la condanna di cinque imputati per reati di estorsione aggravata, ricettazione e riciclaggio, tutti contestati nella cornice dell’art. 416-bis.1 cod. pen., con esclusione della recidiva per alcuni e riduzione delle pene.

Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, censurando l’affermazione di responsabilità, il riconoscimento dell’aggravante mafiosa e della circostanza delle più persone riunite, nonché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte premette alcune considerazioni trasversali. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità e non può tradursi in una rilettura del materiale probatorio. La censura di violazione di legge non può veicolare, attraverso l’art. 192 cod. proc. pen., doglianze sulla valutazione delle prove, pena l’elusione dei limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Anche l’interpretazione delle captazioni, quand’anche criptiche, è questione di fatto sindacabile solo per travisamento della prova.

Su questa base la Corte dichiara inammissibili i ricorsi quanto alla responsabilità e all’aggravante mafiosa, ribadendo che l’art. 416-bis.1 cod. pen. richiede il dolo specifico di agevolare l’organizzazione, ma opera anche nei confronti del concorrente consapevole delle finalità del partecipe.

La questione centrale riguarda l’aggravante delle più persone riunite. La Corte, consapevole del contrasto anche interno alla Sezione, aderisce all’orientamento più restrittivo. Dalla littera legis si ricava che almeno due persone devono porre in essere contestualmente gli atti violenti o minatori e che la compresenza deve essere notata dalla vittima. La norma si distingue dalle circostanze fondate sulla mera maggiore pericolosità del fatto plurisoggettivo, come l’art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., e dall’aggravante mafiosa, compatibile con un apporto anche diacronico. In tal senso depongono la lettura costituzionalmente orientata e il principio di proporzionalità della pena.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno risposto in modo sintetico al motivo di gravame e non hanno verificato la percezione della compresenza, articolando i fatti in fasi cronologiche distinte. Ne consegue l’annullamento con rinvio, limitato all’aggravante in questione e al trattamento sanzionatorio, esteso ex art. 587 cod. proc. pen. al coimputato concorrente non impugnante sul punto. Nel nuovo computo, l’art. 416-bis.1 cod. pen. resta escluso dal bilanciamento e la riduzione per il tentativo va applicata dopo gli aumenti per le aggravanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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