Ricettazione se manca prova di concorso nel furto (Cass. pen. Sez. 2 n. 19593 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro il patrimonio, la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione o come concorso nel reato presupposto non può essere operata sulla base del criterio del vantaggio per l’imputato. Ai fini della configurabilità della ricettazione, non occorre la prova positiva dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario, atteso che l’estraneità costituisce una mera clausola di riserva. Tale prova è invece necessaria solo quando l’imputato deduca di aver commesso il reato presupposto e tale prospettazione sia credibile. La contiguità temporale tra la sottrazione e il possesso della refurtiva non è elemento decisivo, potendo essere contrapposta l’assenza di indicazioni attendibili sull’origine della disponibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine, in esito a giudizio abbreviato, aveva riqualificato come furto pluriaggravato il fatto originariamente contestato come ricettazione di una bicicletta, dichiarando il non doversi procedere per difetto di querela. Il giudice di merito aveva fondato tale derubricazione sulla ritenuta esistenza di un “indubbio vantaggio per l’imputato” nella riqualificazione stessa, considerata la natura procedibile d’ufficio della ricettazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva in assenza di elementi probatori univoci del suo coinvolgimento nel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine di tale disponibilità. Ha inoltre evidenziato che la prova dell’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione, ma una clausola di riserva, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova negativa.
La Corte ha quindi stigmatizzato il criterio seguito dal Tribunale, affermando che la scelta tra ricettazione e concorso nel furto non può essere rimessa alla considerazione del trattamento sanzionatorio o processuale più favorevole all’imputato. Tale metodo elude il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, che impone una valutazione basata esclusivamente sugli elementi fattuali emergenti dagli atti.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato l’assenza di una contiguità temporale tra il furto e l’accertamento del possesso della bicicletta, nonché la mancanza di una deduzione dell’imputato di aver commesso la sottrazione. Ha altresì escluso che l’elemento della residenza nella stessa via del furto potesse costituire un indizio univoco del concorso nel reato presupposto. Ne è derivato che, in assenza di elementi fattuali per ritenere l’imputato autore del furto, il giudice di merito avrebbe dovuto qualificare il fatto come ricettazione, reato per il quale non è richiesta la querela.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio, precisando che, trattandosi di ricorso contro una sentenza inappellabile, trova applicazione la regola generale dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e non quella del ricorso per saltum, con conseguente assegnazione del nuovo giudizio al giudice equiordinato in diversa composizione.
Nota della Redazione
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