Estradizione: doppia incriminabilità e verifica sommaria dei gravi indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 1296 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione, la Corte di appello non è tenuta a una autonoma valutazione della sussistenza della gravità indiziaria, ma deve verificare, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., che lo Stato richiedente abbia ragionevolmente operato tale accertamento sulla base degli atti prodotti, senza un controllo meramente formale della documentazione. Ai fini della doppia incriminabilità, in assenza di specifiche disposizioni pattizie, è sufficiente che il fatto, come descritto nella domanda estradizionale, costituisca una qualsiasi fattispecie di reato nell’ordinamento dello Stato richiesto, non avendo il controllo la funzione di presidiare il principio di legalità, bensì quella di consentire la riconoscibilità della pretesa punitiva. Nella fattispecie di bancarotta, l’elemento comune alle discipline previgente e vigente è l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, sicché la procedura estera di cessazione dei pagamenti seguita da liquidazione giudiziale è assimilabile alla dichiarazione di fallimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione, dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione dell’interessato, richiesta dal Principato di Monaco al fine del suo perseguimento penale per il reato di bancarotta.

La vicenda processuale si articolava su due precedenti annullamenti: una prima sentenza del 9 giugno 2022 aveva imposto un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e della doppia incriminabilità; una seconda sentenza del 10 novembre 2023 aveva rilevato la persistente carenza della verifica sulla gravità indiziaria e la lacuna in ordine alla configurabilità del fatto come bancarotta secondo l’ordinamento italiano. Avverso la decisione della Corte di appello i difensori proponevano ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 705 cod. proc. pen. per mancato vaglio degli elementi indizianti e per mancanza del requisito della doppia incriminabilità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rigetta complessivamente il ricorso, dichiarando manifestamente infondato il primo profilo di censura. Il parametro di verifica rimesso alla Corte di appello, come indicato nelle sentenze rescindenti, imponeva all’autorità giudiziaria italiana, anche in assenza di una previsione convenzionale sulla valutazione dei gravi indizi, di compiere una sommaria delibazione diretta a verificare l’esistenza di elementi a carico dell’estradando e l’idoneità della documentazione allegata a evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di reati puniti anche nell’ordinamento interno.

Le sentenze di annullamento avevano espressamente escluso che alla Corte di appello fosse demandata l’autonoma valutazione della gravità indiziaria, richiedendo invece la verifica che tale presupposto fosse stato ragionevolmente operato dallo Stato richiedente. Ne conseguiva la correttezza dell’operato della Corte di appello, che aveva preso in considerazione il verbale della polizia giudiziaria estera indicativo delle fonti di prova ritenute seriamente evocative dell’ipotesi di reato contestata, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Rv. 258810).

Quanto al secondo profilo, la Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della doppia incriminabilità, in assenza di specifiche disposizioni pattizie è sufficiente che il fatto, così come descritto nella domanda estradizionale, costituisca una qualsiasi fattispecie di reato nell’ordinamento dello Stato richiesto (Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Rv. 272765). Tale controllo non presidia il principio di legalità, garantito nello Stato richiedente, ma consente la riconoscibilità della pretesa penale esercitata (Sez. 6, n. 29951 del 30/06/2022).

Con riferimento alla bancarotta, la Corte osserva che nella previgente normativa la dichiarazione di fallimento aveva la funzione di accertare in via definitiva gli estremi per l’apertura del procedimento concorsuale, insindacabile in sede penale (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239398). A seguito dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), presupposto dei reati di bancarotta è divenuta la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale. L’elemento comune alle due discipline resta l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La Corte di appello ha quindi correttamente ritenuto che l’accertamento della cessazione dei pagamenti e la successiva liquidazione giudiziale della società amministrata fossero assimilabili alla dichiarazione di fallimento, essendo la procedura monegasca di cessazione dei pagamenti una procedura concorsuale che constata lo stato di insolvenza.

Infine, il rilievo sull’inattendibilità della risposta dello Stato richiedente è infondato, rilevando unicamente la riconducibilità delle informazioni allo Stato richiedente, attestata dalla pec. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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