Occupazione abusiva e stato di necessità solo per pericolo attuale (Cass. pen. Sez. II n. 31511 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento integra legittimo impedimento a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., solo se prospettato non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, con specificazione delle ragioni di essenzialità, dell’assenza di codifensore e dell’impossibilità di sostituzione. L’abusiva occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, non per soddisfare un bisogno abitativo permanente. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione immune da vizi logici, è insindacabile in sede di legittimità. In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
Il Fatto
La sentenza impugnata conferma la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., con pena sospesa e subordinata allo svolgimento di attività non retribuita per venti giorni. La Corte di appello di Napoli ha respinto l’appello, dopo che il Tribunale di Avellino aveva rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza dibattimentale per concomitante impegno professionale del difensore.
Il ricorrente articola quattro motivi: nullità per violazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.; mancato riconoscimento dello stato di necessità; diniego delle circostanze attenuanti generiche; omessa declaratoria di prescrizione. La questione decisiva attiene all’impedimento del difensore e all’uso della scriminante per esigenze abitative.
La Motivazione della Corte
La Sezione II richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4909 del 2015 e n. 4708 del 1992: l’impegno concorrente del difensore è legittimo impedimento solo se prospettato “appena conosciuta” la contemporaneità dei diversi impegni. Dalla disamina degli atti emerge che il difensore depositò l’istanza solo il 28.06.2018, pur avendo ricevuto l’avviso il 18.05.2018. Il ritardo consente al giudice di riorganizzare il calendario e di evitare disagi alle altre parti.
Correttamente, pertanto, la nullità è stata disattesa. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.
Quanto allo stato di necessità, il motivo è generico: ripropone pedissequamente la doglianza d’appello, già valutata con argomenti giuridici e fattuali. La Corte ribadisce che l’occupazione abusiva di un immobile è scriminata solo in presenza di un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, non per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. Nel caso, l’occupazione era iniziata nel novembre 2013 ed era ancora in corso nel marzo 2015.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche poggia sulla lunga durata dell’occupazione e sulla pregressa condanna; le precarie condizioni economiche sono state ritenute irrilevanti perché già considerate con la pena vicina al minimo edittale. Si tratta di giudizio discrezionale insindacabile in cassazione.
Infine, la prescrizione: la Corte applica la disciplina della sospensione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021, come confermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025 e dalla Corte costituzionale n. 38 del 2026. Il termine di prescrizione viene a scadenza solo il 21 novembre 2028. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 639-bis c.p. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela
- Art. 420-ter c.p.p. – Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore