Misure cautelari nell’estradizione passiva e pericolo di fuga (Cass. pen. Sez. VI n. 37639 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive nel procedimento di estradizione passiva, il periculum di cui all’art. 714 cod. proc. pen. consiste nel pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con rischio di inosservanza dell’obbligo di consegna al Paese richiedente; la relativa sussistenza va ancorata a elementi concreti, specifici e rivelatori di una reale possibilità di allontanamento clandestino. La fisica disponibilità della persona non è corollario automatico della decisione favorevole all’estradizione, essendo vietati automatismi lesivi dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minimo sacrificio necessario. Avverso i provvedimenti cautelari estradizionali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., per il solo vizio di violazione di legge, nel quale rientra la motivazione apparente, ravvisabile quando il giudice ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno ha respinto la richiesta di applicazione di misura coercitiva avanzata dal Ministro della giustizia nell’estate 2025, in vista dell’estradizione promossa dalla Repubblica di Uruguay nei confronti di un ex ufficiale dell’esercito uruguaiano, raggiunto da provvedimento di rinvio a giudizio con mandato di arresto per il reato di omicidio pluriaggravato di un dirigente sindacale, ucciso nel 1975 in un centro di detenzione clandestino.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha impugnato l’ordinanza per violazione di legge, deducendo la insussistenza dei presupposti della cautela: l’errata esclusione del pericolo di fuga e la ritenuta mancanza di prova della presenza dell’estradando sul territorio nazionale. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso e l’archiviazione del fascicolo estradizionale, eccependo l’ostatività del pregresso rigetto dell’arresto provvisorio, il mancato decorso del termine di sessanta giorni e la mancata modifica della red notice.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 719 cod. proc. pen., che limita il ricorso al solo vizio di violazione di legge, chiarendo che in tale alveo rientra la motivazione meramente apparente: quella del tutto avulsa dalle risultanze processuali, fondata su asserzioni apodittiche, o che ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo in grado di condurre a esito opposto. Su questa base richiama Sez. 5 n. 9677 del 2014, Sez. 5 n. 24862 del 2010 e Sez. 6 n. 21525 del 2020.

Quanto al pericolo di fuga, la Corte ribadisce che esso risponde a esigenze diverse da quelle delle misure cautelari interne. Le Sezioni Unite n. 26156 del 2003 hanno escluso che l’esaurimento del procedimento principale determini conseguenze automatiche sulla libertà personale; la fisica disponibilità dell’estradando non è più corollario inevitabile della decisione favorevole all’estradizione (richiamate Sez. 6 n. 22804 del 2022 e Sez. 6 n. 23252 del 2021). Ne derivano il divieto di automatismi e l’esigenza di valutazioni individualizzate, in coerenza con gli artt. 13, 3 e 101 Cost. e con il principio del minimo sacrificio necessario affermato dalla Corte cost. n. 299 del 2005. Il pericolo va ancorato a elementi concreti e specifici (Sez. 6 n. 23632 del 2024).

La Corte riconosce che il giudice di merito ha correttamente valorizzato gli indici di radicamento in Italia: l’immobile in locazione, la scelta del medico curante, il titolo abilitativo alla guida e la consapevolezza dell’avvio del procedimento penale estero. Tuttavia l’ordinanza ha omesso l’ulteriore dato decisivo dell’allontanamento improvviso e della perdurante irreperibilità, con dismissione dell’immobile, pur nel permanere della residenza anagrafica. Tale omissione fonda un rischio di sottrazione alla consegna oggettivamente verificabile e rende la motivazione monca al punto da risultare meramente apparente.

Sul secondo profilo, la Corte conferma che la presenza sul territorio è presupposto indefettibile della domanda di consegna, ma che solo la certezza dell’allontanamento consente di dichiarare il non luogo a provvedere (richiamate Sez. 6 n. 8601 del 2022, Sez. 6 n. 30726 del 2016, Sez. 6 n. 20133 del 2004). Nel caso concreto la nota di polizia giudiziaria colloca il soggetto presumibilmente ancora in Italia, escludendo la certezza richiesta. Quanto alle eccezioni difensive, la Corte le ritiene infondate: la norma sui sessanta giorni presuppone l’avvenuto arresto, l’urgenza si correla all’arresto provvisorio e la localizzazione nella red notice attiene alla fase esecutiva della ricerca. Resta salva la competenza della Corte salernitana, legata al luogo di residenza.

Da qui l’annullamento dell’ordinanza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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