Rigetto della messa alla prova e incompatibilità del giudice nell’abbreviato (Cass. pen. Sez. 4 n. 11755 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, si colloca nella medesima fase processuale in cui deve giudicarsi nelle forme del rito abbreviato. Il relativo provvedimento di rigetto non determina l’incompatibilità del giudice, trattandosi di decisione che non implica una valutazione sul merito dell’accusa, ma esclusivamente una delibazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. e una verifica di idoneità del programma di trattamento. La manifestazione del convincimento del giudice è indebita solo quando l’esternazione sia priva di necessità funzionale e si collochi al di fuori del collegamento con l’esercizio delle attribuzioni proprie della fase procedimentale.
Il Fatto
A seguito della notifica di un decreto di giudizio immediato, il difensore dell’imputato proponeva al Giudice per le indagini preliminari istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e, in subordine, richiesta di giudizio abbreviato. Il giudice rigettava l’istanza di messa alla prova, affermando che l’attività illecita posta in essere dal prevenuto non fosse da considerarsi improvvisata.
Il difensore proponeva dichiarazione di ricusazione, deducendo che l’espressione utilizzata rivelerebbe un’anticipazione del giudizio verso una diversa qualificazione giuridica del fatto. La Corte d’appello dichiarava inammissibile la ricusazione; avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 34, 37 e 464-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha esaminato preliminarmente l’istanza di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., ritenendola non manifestamente fondata. La Suprema Corte ha richiamato la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 190 del 2025, la quale ha chiarito che la decisione sulla richiesta di messa alla prova si colloca nella medesima fase processuale della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi, così che il supposto effetto di prevenzione non può prodursi.
I giudici di legittimità hanno inoltre fatto proprio il principio espresso da Sez. 4, n. 33260 del 2019, secondo cui il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 464-quater cod. proc. pen. non determina l’incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie. Tale decisione è adottata nella medesima fase processuale e non implica una valutazione sul merito dell’accusa, bensì una delibazione sull’insussistenza di cause di proscioglimento immediato e una prognosi favorevole di non recidiva.
Quanto alla prima parte del motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile, poiché non si confronta con l’argomento dirimente del provvedimento impugnato: l’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. consente la ricusazione solo quando il giudice abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. L’avverbio delimita l’area applicativa della norma ai soli casi in cui l’esternazione sia priva di necessità funzionale, traducendosi in un’anticipazione arbitraria del giudizio di responsabilità.
Le valutazioni rese dal Giudice per le indagini preliminari sull’istanza di messa alla prova, ancorché riferibili a una possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, costituiscono argomentazioni funzionali alla verifica di ammissibilità e congruità dell’istituto e non enunciati assertivi sulla responsabilità penale. Il Collegio ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- Art. 37 c.p.p. – Ricusazione
- Art. 41 c.p.p. – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 464-bis c.p.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 464-quater c.p.p. – Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia