Estratto di ruolo impugnabile solo nelle ipotesi tassative del d.l. n. 146/2021 (Cass. civ. Sez. V n. 22548 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo è impugnabile dal contribuente esclusivamente nelle tre ipotesi tassative previste dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La disposizione trova applicazione anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore. Il ricorso che non alleghi il ricorrere di tali condizioni è inammissibile. La facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava sette cartelle esattoriali desumibili dall’estratto di ruolo, contestando la ritualità delle notifiche e l’intervenuta prescrizione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2293/5/2022, rigettava l’appello, confermando la validità delle notifiche, il consolidamento dei crediti e l’insussistenza della prescrizione, e rilevando l’inidoneità delle contestazioni mosse avverso l’estratto di ruolo.
Il contribuente ricorreva allora per cassazione articolando tre motivi. Il Consigliere delegato proponeva la definizione con il rito dell’art. 380-bis cod. proc. civ., prospettando l’inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni legittimanti. Il contribuente rinunciava ai primi due motivi e insisteva sul solo terzo, relativo alla compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il terzo motivo, rimasto unico, e lo dichiara inammissibile. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, che delimita in modo tassativo le ipotesi in cui l’estratto di ruolo è impugnabile. La disposizione è intervenuta nel corso del giudizio di appello, prima che la giurisprudenza di legittimità ne affermasse l’operatività anche ai giudizi pendenti, escludendo i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.
Il ricorso per cassazione risulta notificato dopo l’intervento chiarificatore della Corte. I motivi proposti appaiono quindi chiaramente inammissibili alla luce del dato normativo, in difetto di prova delle condizioni legittimanti. La rinuncia agli stessi è intervenuta soltanto dopo la proposta del Consigliere delegato, circostanza che conferma la tardività dell’iniziativa.
Sul motivo residuale, la Corte richiama il principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà. Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza considerare l’eventualità della compensazione, non è censurabile in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Il sindacato di legittimità sulle spese, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. La valutazione sull’opportunità di compensarle in tutto o in parte resta riservata al giudice di merito, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca quanto in quella di concorso di altri giusti motivi.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti delle Agenzie che hanno svolto l’unica difesa. La Corte ravvisa inoltre i presupposti dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle controricorrenti e di 500,00 € in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono infine i presupposti dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di una somma pari al contributo unificato.
Nota della Redazione
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