Fabbisogno colturale e disconoscimento delle giornate agricole eccedenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4567 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro agricolo, il disconoscimento delle giornate lavorative denunciate in eccedenza rispetto al fabbisogno aziendale trova la propria disciplina nell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 375/1993, che richiede una evidente contraddizione tra le esigenze dell’azienda e i dati occupazionali, senza fissare alcuna percentuale di rilevanza dello scostamento. Il richiamo all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 375/1993 è inconferente, poiché tale disposizione riguarda il caso opposto delle ore denunciate significativamente inferiori al fabbisogno. La dedotta soglia del 20%, invocata come prassi costante dell’Inps, non integra il criterio normativo della significativa differenza, perché un fatto pacifico non può sostituire la concretizzazione del dato legislativo. L’omesso esame di istanze istruttorie orali non integra l’omessa pronuncia di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma semmai l’omesso esame di fatto decisivo.

Il Fatto

La società agricola ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale ispettivo dell’Inps, nel quale si contestava che il fabbisogno aziendale fosse inferiore al numero di giornate lavorative denunciate, con conseguente disconoscimento dei relativi rapporti di lavoro agricolo. Il giudice di primo grado aveva parzialmente respinto l’opposizione.

La Corte d’appello di Salerno confermava la decisione, ritenendo confermato, sulla base dell’accertamento ispettivo e della c.t.u. sul fabbisogno colturale, uno scarto superiore al 10% tra fabbisogno effettivo e giornate denunciate in eccesso. Escludeva inoltre la rilevanza dell’alea climatica, poiché le giornate erano state comunicate a consuntivo dell’attività prestata. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, resistito dall’Inps con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha escluso il dedotto travisamento del motivo d’appello: il giudice di merito, dopo aver affermato che l’alea climatica non rilevava ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 375/1993 perché la comunicazione a consuntivo già escludeva le giornate non lavorate per avversità meteorologiche, ha poi motivato sul nucleo centrale del motivo, incentrato sull’art. 8 d.lgs. n. 375/1993.

Quanto alla cornice normativa, la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo al comma 3 dell’art. 8, che riguarda il caso opposto a quello in esame, in cui siano state denunciate ore significativamente inferiori al fabbisogno aziendale. Rileva invece il comma 4, che disciplina il caso di evidente contraddizione tra fabbisogno e dato occupazionale, con conseguente disconoscimento delle giornate eccedenti. La sentenza impugnata si è adeguata a tale tessuto normativo, concludendo che il concetto di significativa differenza non veniva in discussione.

Il ricorso è stato inoltre giudicato generico là dove assume che il criterio della significativa differenza sia integrato dalla percentuale del 20%: a supporto viene addotta non un’argomentazione normativa, ma la sola affermazione che l’Inps abbia sempre fatto riferimento a tale percentuale, pacifica tra le parti. Un fatto pacifico, osserva la Corte, non può mai rilevare rispetto a una valutazione normativa, quale quella che richiede di concretizzare il dato legislativo.

Il terzo motivo è stato parimenti respinto. L’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie non sussiste, poiché la Corte d’appello dà atto della loro proposizione unitamente all’atto d’appello e, rigettando l’appello, ha implicitamente rigettato anche le istanze istruttorie orali. La Corte ha inoltre precisato che l’omesso esame di istanze istruttorie non rientra nell’omessa pronuncia di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma nell’omesso esame di fatto decisivo, richiamando Cass. n. 13716/2016 e Cass. n. 24830/2017. Il ricorso è stato conclusivamente respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *