Ricorso inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 895 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., è soddisfatto solo quando il ricorso per cassazione contiene l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, delle reciproche pretese delle parti con i relativi presupposti di fatto e ragioni di diritto, delle eccezioni e difese, dello svolgimento della vicenda processuale e delle argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata. La prescrizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza necessità di attingere ad altre fonti e atti del processo. La sua inosservanza mina in radice la comprensione dell’accadimento processuale e preclude la disamina nel merito dei motivi di ricorso.
Il Fatto
Nella procedura di espropriazione mobiliare promossa davanti al Tribunale di Parma dalla società ricorrente in danno di un debitore esecutato, il giudice dell’esecuzione aveva nominato custode e commissionario per la vendita di beni mobili staggiti una società di gestione di vendite giudiziarie, affiancata da una casa d’aste in qualità di ausiliario del commissionario. Espletata la vendita, con provvedimento il giudice dell’esecuzione autorizzò il commissionario a trattenere, a titolo di compenso, una percentuale del ricavato, precisando che tale importo includeva anche il compenso dovuto alla casa d’aste per l’attività svolta in ausilio e che esso era al netto delle commissioni percepite dagli acquirenti.
Avverso quel provvedimento la società ricorrente propose opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e rigettata dal Tribunale di Parma, sul rilievo che le contestazioni concernevano la legittimità del compenso agli ausiliari del giudice, da far valere con il rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui hanno resistito con controricorsi la casa d’aste e la società di vendite giudiziarie.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la legittima esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, per aver contestato l’estensione del potere del giudice dell’esecuzione nella parte in cui questi aveva autorizzato l’ausiliario a trattenere per sé, oltre ai compensi, le commissioni percepite dagli aggiudicatari. Con il secondo motivo lamentava la violazione delle disposizioni sul compenso dell’I.V.G. e dei suoi ausiliari, sostenendo che gli importi percepiti a qualsiasi titolo, ulteriori rispetto ai compensi di legge, costituissero ricavato della vendita da destinare alla soddisfazione dei creditori.
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per violazione del requisito di contenuto-forma imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ha richiamato il proprio indirizzo euristico consolidato, al quale ha dichiarato di voler assicurare continuità, secondo cui il ricorso deve esporre in modo chiaro ed esauriente le pretese delle parti, le eccezioni, le difese, lo svolgersi della vicenda processuale e le argomentazioni essenziali della sentenza impugnata, senza necessità di accedere ad altre fonti o atti del processo, compresa la stessa sentenza gravata.
Al fondo, ha osservato la Corte, la prescrizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale e del fatto processuale, necessaria per bene intendere il significato e la portata delle censure. Sul punto sono richiamati numerosi precedenti conformi, tra cui Cass. n. 3836 del 2023, Cass. n. 7579 del 2022, Cass. n. 24432 del 2020, Cass. n. 7025 del 2020, Cass. n. 29093 del 2018 e Cass. n. 1926 del 2015.
Nel caso concreto il ricorso, pur riportando integralmente il provvedimento opposto, ometteva di trascrivere il contenuto dell’ordinanza di vendita nei tratti essenziali. Tale lacuna si è rivelata dirimente: il provvedimento opposto àncora la determinazione del compenso proprio a quanto disposto con l’ordinanza di vendita, e la sentenza impugnata richiama la correlazione tra i due atti ai fini della qualificazione del decreto come provvedimento di liquidazione del compenso, impugnabile ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Senza la conoscenza di quell’ordinanza, resta oscuro se il decreto opposto costituisse mera attuazione di una statuizione già compiutamente dettata — e allora solo l’ordinanza di vendita sarebbe stata da impugnare ex art. 617 cod. proc. civ. — oppure fosse munito di autonoma portata precettiva.
La deficienza illustrativa ha dunque precluso alla Corte la disamina nel merito dei motivi, con declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna alla rifusione in favore di ciascuna controricorrente; dato atto, infine, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.