Fallimento: improcedibile il ricorso privo di copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 12789 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento fallimentare il combinato disposto dei commi 12, 13 e 14 dell’art. 18 l.fall. configura un congegno speciale in cui la sentenza resa dalla corte d’appello sul reclamo non è soggetta a notificazione su impulso di parte, ma deve essere notificata a cura della cancelleria, e il termine breve per il ricorso per cassazione decorre da quella notificazione. Ne consegue che il ricorrente è tenuto, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a produrre copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione o la equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare che la cancelleria non vi abbia provveduto. Il mero silenzio non supera la presunzione che l’ufficio abbia ottemperato all’adempimento, né la Corte è tenuta ad attivarsi per supplire all’inosservanza della parte. Tale assetto non contrasta con l’art. 6, § 1, CEDU, perché le condizioni di redazione del ricorso perseguono lo scopo legittimo della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto dall’ex legale rappresentante di una società cooperativa contro la dichiarazione di fallimento della società medesima. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, lamentando l’erroneità dell’accertamento sul credito istante, l’omessa mediazione obbligatoria, la valutazione dello stato di insolvenza e presunte irregolarità del procedimento prefallimentare. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
Il ricorso è stato notificato a mezzo PEC del 24/05/2021, a fronte di una sentenza d’appello pubblicata il 09/11/2020, senza che sia stata prodotta copia autentica munita di relazione di notificazione. La questione centrale diviene dunque la verifica della tempestività dell’impugnazione e dell’osservanza degli oneri documentali imposti al ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile muovendo da un rilievo processuale assorbente. Il ricorrente non ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, né i messaggi di spedizione e ricezione della notifica a mezzo PEC, come prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Egli si è limitato a dichiarare in modo ellittico che la sentenza è stata pubblicata il 09/11/2020, senza indicare quando sia stata comunicata o notificata dalla cancelleria e senza allegare che tale adempimento sia mancato. L’istanza ex art. 369, comma 3, c.p.c. non ha consentito l’acquisizione del fascicolo di merito.
La Corte ricostruisce il regime speciale del procedimento fallimentare. I commi 12, 13 e 14 dell’art. 18 l.fall. prevedono che la sentenza della corte d’appello sia necessariamente notificata a cura della cancelleria e che il termine ridotto di trenta giorni per il ricorso decorra da quella notificazione. Il termine lungo ex art. 327 c.p.c. opera solo nell’ipotesi patologica, da dedurre diligentemente, di inosservanza del dovere della cancelleria. È irrilevante la distinzione tra notificazione e comunicazione, poiché la conoscenza legale del provvedimento è assicurata dalla trasmissione del testo integrale a cura dell’ufficio, ora imposta dall’art. 45 disp. att. c.p.c.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il ricorrente avverso la sentenza di rigetto del reclamo è tenuto, a pena di improcedibilità, a produrre copia autentica con la relazione di notificazione o ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione o che la copia sia già nella disponibilità della Corte (Cass. Sez. Un. n. 10648/2017; Cass. Sez. Un. n. 21349/2022; Cass. n. 24023/2023). La parte non può pretendere che la Corte supplisca alla propria inerzia, né prospettare un’ulteriore dilatazione dei tempi per una carenza a sé imputabile.
La soluzione non viola l’art. 6, § 1, CEDU. La Corte europea ammette limitazioni all’accesso a una giurisdizione superiore, purché i requisiti formali siano chiari, prevedibili e proporzionati all’obiettivo di garantire la corretta amministrazione della giustizia (Corte Edu, Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021). Il riscontro della tempestività tutela l’esigenza pubblicistica, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. Il Collegio ha peraltro acquisito informalmente il messaggio PEC inviato dalla cancelleria il 09/11/2020, che conferma la tardività.
In ogni caso, tutti i motivi sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.: le censure sono generiche e incomprensibili e mirano a ottenere una diversa valutazione del fatto, trasformando il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. La Corte non è giudice del fatto in senso sostanziale e non può procedere a una rilettura delle risultanze processuali. Segue la declaratoria di inammissibilità, senza statuizione sulle spese per assenza di difese, con i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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