Buoni postali fruttiferi, timbro sul retro e affidamento del risparmiatore (Cass. civ. Sez. I n. 16146 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, il sottoscrittore del titolo non ha ragione di coltivare alcun ragionevole affidamento sulla mancata stampigliatura dei rendimenti relativi all’ultimo decennio di fruttuosità. La variazione del tasso d’interesse è espressamente consentita dalla disciplina applicabile e resa prevedibile dalla pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, cosicché non può consolidarsi un affidamento del risparmiatore sull’invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione. L’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, con la conseguenza che, in presenza di una espressione incompleta o ambigua della volontà delle parti, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti della società resistente per ottenere il rimborso di dieci buoni postali fruttiferi, deducendo che i titoli, muniti dei timbri previsti dal d.m. 13 giugno 1986, avessero maturato interessi per l’intero periodo di trent’anni e non solo per i primi venti.

Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, condannando la società al pagamento di una somma a titolo di rimborso, sul presupposto che i nuovi tassi contemplati dal citato decreto fossero applicabili anche all’ultimo decennio. La Corte d’appello ha riformato la decisione con esclusivo riguardo al capo delle spese, compensate. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione su due motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Entrambi i motivi investono il tema dell’apposizione, sul retro del titolo, di un timbro che modifica i rendimenti esclusivamente per i primi venti anni di durata dell’investimento. La Corte rileva che la soluzione adottata dal giudice di merito trova il conforto di una giurisprudenza di legittimità consolidata, richiamando numerose pronunce rese a partire dal 2022.

Il principio di diritto ribadito è che, poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, l’indicazione di rendimenti relativi a una serie diversa non è in sé decisiva, in presenza della stampigliatura di una tabella sostitutiva. Quest’ultima adotta una modalità di rappresentazione degli interessi eccentrica rispetto alla precedente, rendendo evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni.

Ne deriva che, in presenza di una espressione incompleta o ambigua della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono di nuova emissione, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati dal decreto ministeriale richiamato dall’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973. La Corte esclude che tale opzione ricostruttiva collida con l’interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 c.c., poiché non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare l’affidamento da elementi letterali non significativi.

Il secondo motivo risulta rinunciato. Quanto al primo, la Corte conferma che il sottoscrittore non ha ragione di coltivare alcun ragionevole affidamento sulla mancata stampigliatura dei rendimenti dell’ultimo decennio, trattandosi di principio fermo fin dalle prime pronunce sul punto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte condanna la parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., qualificando il comportamento come abuso del processo, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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