Falsa attestazione della presenza e danno all’immagine nella responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 202 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio, omettendo fraudolentemente la timbratura del badge in occasione degli allontanamenti dal posto di lavoro, è obbligato, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi di mancata prestazione. Alla parte attrice è sufficiente dimostrare l’assenza e l’omessa timbratura, spettando al convenuto l’onere di allegare e provare il fatto estintivo o modificativo del diritto azionato, secondo la regola dell’art. 2697 cod. civ. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. e la sua prova è eminentemente presuntiva, con quantificazione equitativa ancorata alla concreta dimensione della lesione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio tre dipendenti della Regione Puglia — Uffici di Brindisi, contestando loro, a titolo di dolo, la falsa attestazione della presenza in ufficio. Le condotte erano state segnalate con nota del Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personale e Organizzazione.
La contestazione riguardava periodi di assenza ingiustificata ricadenti tra il luglio e il novembre 2018. La vicenda penale si era chiusa con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., passata in giudicato. Due convenute, dopo la notifica dell’atto di citazione, hanno restituito quanto preteso, chiedendo lo stralcio della propria posizione; la terza non si è costituita ed è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale dell’assenteismo nel pubblico impiego. La retribuzione è finanziata con risorse della collettività e il nesso sinallagmatico tra prestazione e compenso impone che l’assenza ingiustificata integri un danno alle finanze dell’ente. I principi cardine sono l’obbligo del dipendente di svolgere la prestazione nel posto di lavoro e di documentarla, il potere-dovere della pubblica amministrazione di accertare le presenze con sistemi automatizzati e l’esigenza di preventiva autorizzazione per ogni allontanamento.
Sul piano processuale, la Corte ha ribadito che in materia di assenteismo è sufficiente, per la parte attrice, dimostrare l’omessa timbratura. Spetta al convenuto allegare il fatto modificativo del diritto azionato, perché si tratta di circostanza riferibile alla sua sfera di azione, in coerenza con la regola di cui all’art. 2697 cod. civ. La documentazione prodotta — videoriprese e attività di osservazione, controllo e pedinamento degli Ufficiali di P.G., unitamente alle dichiarazioni dei funzionari regionali — ha confermato condotte sistematiche di allontanamento dal posto di lavoro, con omissione fraudolenta della timbratura.
Quanto al danno patrimoniale, la Sezione ha ritenuto corretti i criteri di calcolo della Regione, che includono il lordo degli oneri sociali e le voci del salario accessorio, secondo l’orientamento consolidato che impone la restituzione al lordo delle ritenute. Il danno è stato quindi determinato nella somma residua, decurtata dei versamenti spontanei già effettuati dalla convenuta.
Il Collegio ha poi esaminato la domanda di danno all’immagine. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Riunite e della Corte di cassazione, ha qualificato il pregiudizio come danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. La relativa prova è presuntiva; la quantificazione va operata in considerazione della concretezza della lesione. Non è stato applicato il criterio del doppio del danno patrimoniale indicato dalla Procura, ma è stata stimata congrua una somma pari all’importo accertato a titolo di danno patrimoniale.
Ne è derivata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per le due convenute che avevano integralmente restituito, e l’affermazione di responsabilità amministrativa della terza, con condanna al risarcimento in favore della Regione, oltre interessi legali sulla sola componente patrimoniale e spese di sentenza in via solidale.
Nota della Redazione
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