Revocazione contabile, consumazione dell’impugnazione e termine breve (Corte dei Conti Sez. III App. n. 238 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile il principio di consumazione dell’impugnazione non impedisce alla parte che abbia già proposto istanza di revocazione di presentarne una seconda, purché la prima non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile. La seconda domanda, tuttavia, deve essere tempestiva e il termine breve decorre dalla notificazione della prima impugnazione, che equivale alla notificazione della sentenza. In mancanza di notificazione della pronuncia, il termine annuale decorre dalla pubblicazione. La seconda revocazione proposta oltre il termine breve è inammissibile per intempestività.

Il Fatto

Con sentenza n. 518/2019 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio condannava alcuni funzionari di un Comune per danno erariale connesso a tangenti corrisposte da società affidatarie di appalti pubblici. La sentenza di appello n. 64/23 confermava le condanne, tra cui quella del ricorrente, in favore del Comune.

Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva una prima domanda di revocazione, depositata il 4 luglio 2023, definita con sentenza n. 77 del 22 febbraio 2024 che la dichiarava inammissibile. Nelle more del giudizio, il 22 gennaio 2024, lo stesso ricorrente riproponeva la revocazione della sentenza n. 64/23, con le medesime argomentazioni. La P.G. eccepiva l’inammissibilità sia per intempestività sia per consumazione dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione dell’ammissibilità della seconda impugnazione per revocazione, proposta dopo la declaratoria di inammissibilità della prima. Il tema involge il principio della consumazione dell’impugnazione, che opera in via generale per i mezzi di impugnazione disciplinati nel giudizio contabile.

Secondo la Corte, il principio di consumazione non opera automaticamente in senso preclusivo. Fino a quando non interviene una declaratoria di inammissibilità, la parte può proporre un secondo atto di impugnazione immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo. L’effetto consumativo si produce solo con il passaggio in giudicato o con la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima impugnazione.

Tale ricostruzione è coerente con l’art. 387, terzo comma, cod. proc. civ., richiamato come disciplina espressa della consumazione per la Cassazione, e con un consolidato orientamento civilistico e contabile. Nel caso di specie, la seconda domanda era stata proposta il 22 gennaio 2024, in pendenza del primo giudizio e prima della declaratoria di inammissibilità, sicché il potere di impugnazione poteva ritenersi ancora sussistente.

Il ricorso è però intempestivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, avvenuta il 4 luglio 2023. La Corte afferma che tale notifica equivale alla notificazione della sentenza, quale atto con analogo grado di certezza formale e legale. La seconda revocazione, proposta oltre il termine, è dunque inammissibile per intempestività.

La pronuncia conferma che la tempestività della riproposizione va valutata rispetto al termine breve, decorrente dalla data della prima impugnazione anche in caso di mancata notificazione della sentenza. Le spese di giudizio e di lite sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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