Falso ideologico e sanzione amministrativa non escludono il reato (Cass. pen. Sez. VII n. 36739 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falso ideologico in atto pubblico, la circostanza che per il medesimo fatto sia già stata irrogata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 94-bis cod. strada non determina la preclusione all’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 649 cod. proc. pen., poiché le due procedure risultano complementari, essendo dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e la sanzione penale “integrata” che ne deriva è prevedibile e complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. Integra il delitto di falso ideologico, e non l’illecito amministrativo, la condotta di chi dichiari al Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario di autovetture in realtà nella disponibilità di altri, essendo egli solo intestatario fittizio per effetto di compravendita simulata. Le doglianze sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. relative all’attendibilità dei testimoni sono deducibili in cassazione solo nei limiti della lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in primo grado, del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13 marzo 2025, ha dichiarato il non doversi procedere per le condotte anteriori al 29 dicembre 2016, estinte per prescrizione, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio: la pronuncia di secondo grado ha quindi parzialmente riformato quella di primo grado.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha denunciato l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen., per l’omessa valorizzazione della prova testimoniale da cui si sarebbe desunta l’avvenuta applicazione della sanzione amministrativa dell’art. 94-bis cod. strada. Con il secondo ha censurato l’erronea applicazione della legge e la violazione del principio del ne bis in idem, avendo il giudice applicato la fattispecie penale nonostante l’irrogazione della sanzione amministrativa per il medesimo fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte ricorda che, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. concernenti l’attendibilità dei testimoni non possono essere dedotte liberamente, non essendo l’inosservanza di tale norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Esse sono prospettabili soltanto nei limiti della lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., cioè come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 42207 del 20.10.2016.

Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto un duplice profilo. Quanto alla qualificazione della condotta, la Corte ribadisce che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, e non l’illecito amministrativo dell’art. 94-bis cod. strada, la condotta di chi dichiari all’operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di autovetture in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo intestatario fittizio per effetto di compravendita simulata. Viene richiamata Sez. V n. 37944 del 31.05.2017.

Sotto il secondo profilo, la Corte riafferma il principio per cui non sussiste la preclusione all’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 649 cod. proc. pen. quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente “penale” ai sensi dell’art. 7 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, allorquando le due procedure siano complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l’inflizione di una sanzione penale “integrata”, prevedibile e in concreto complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. Sul punto sono citate Sez. II n. 9184 del 15.12.2016, Sez. IV n. 23171 del 18.04.2017 e Sez. V n. 45829 del 16.07.2018.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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