Motivi di ricorso generici e censura sulla graduazione della pena sono inammissibili (Cass. pen. Sez. VII n. 36757 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile per genericità il motivo di ricorso che, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnata logicamente corretta, non indichi gli elementi posti a base della censura e non consenta al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, secondo i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La doglianza che censuri la persuasività, l’adeguatezza o la stessa illogicità quando non manifesta della motivazione, sollecitando una differente comparazione del materiale probatorio, non è proponibile davanti alla Corte. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Palermo con cui era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di cui all’art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la violazione di legge e la correttezza della motivazione alla base della dichiarazione di responsabilità; la mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi meno grave di cui all’art. 497 bis, primo comma, cod. pen.; la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; l’eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i quattro motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo motivo è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi alla base della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi.

Il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico omettendo di esplicitare il ragionamento su cui muoveva le censure, mentre la motivazione impugnata risulta priva di vizi logici. La Corte ribadisce che in sede di legittimità non sono consentite doglianze che censurino la persuasività, l’adeguatezza o l’illogicità non manifesta della motivazione, né quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati attribuibili alle prove. Richiama sul punto Sez. 6 n. 5465 del 2020 e Sez. 6 n. 47204 del 2015, con i precedenti conformi Sez. 5 n. 12634 del 2006 e Sez. 1 n. 42369 del 2006.

Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte ricorda che il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati gli altri da tale valutazione. Cita Sez. 2 n. 23903 del 2020, Sez. 2 n. 3896 del 2016, Sez. 3 n. 28535 del 2014 e Sez. 6 n. 34364 del 2010.

Il quarto motivo, sull’eccessività della pena, è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma fissata in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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