Ferie dei macchinisti e indennità di condotta nella retribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2487 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta per le ferie annuali del personale di macchina e di bordo del settore ferroviario comprende ogni componente della retribuzione correlata allo svolgimento delle mansioni, comprese l’indennità di utilizzazione/condotta, l’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l’indennità di assenza dalla residenza. Le clausole dei contratti aziendali che escludano tali voci dal computo si pongono in contrasto con l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e con l’art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, e sono pertanto nulle per violazione degli artt. 1418 e 2109 cod. civ. La retribuzione feriale va calcolata sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti di una società ferroviaria con mansioni di macchinista, agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell’indennità di utilizzazione/condotta, dell’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e dell’indennità di assenza dalla residenza, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie. Domandavano la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Torino, in riforma, l’aveva respinta. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla violazione della disciplina europea e nazionale in materia di retribuzione feriale e sul vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi per connessione e li ritiene fondati. Il Collegio richiama espressamente i numerosi precedenti formatisi in analoghi contenziosi, dapprima con altra società ferroviaria e poi ribaditi anche nei confronti dell’odierna controricorrente, tra cui le pronunce del 2024 che hanno cassato analoghe decisioni della Corte d’Appello di Torino su motivi sovrapponibili.

Il principio applicato è quello per cui la nozione di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, secondo l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, par. 2, della Carta, non tollera che il lavoratore subisca, nel periodo di riposo, una riduzione della retribuzione ordinaria a causa della mancata inclusione di voci correlate all’esercizio delle mansioni. Le clausole contrattuali che producano tale effetto sono dichiarate nulle per contrasto con norme imperative, ai sensi degli artt. 1418 e 2109 cod. civ.

La Corte sottolinea il valore nomofilattico dell’orientamento consolidato. Una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata dalla Corte regolatrice, essa ha vocazione di stabilità, accentuata dalle novelle del 2006 e del 2009. L’osservanza dei precedenti e la prevedibilità delle decisioni contribuiscono all’uniformità dell’interpretazione e alla riduzione del contenzioso; i mutamenti di orientamenti consolidati sono ammessi solo se giustificati da gravi ragioni.

Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per il riesame delle originarie domande e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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