Requisito dimensionale e somministrati: eccezione datoriale e difese del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2486 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento, l’inapplicabilità della tutela reale per difetto del requisito dimensionale costituisce eccezione in senso lato del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare l’inesistenza della soglia occupazionale richiesta. La contestazione del lavoratore relativa al computo dei lavoratori somministrati, in violazione dei limiti quantitativi fissati dalla contrattazione collettiva, costituisce mera difesa rispetto a tale eccezione e non richiede la proposizione di una domanda autonoma di invalidità della somministrazione, né un previo accertamento in altro giudizio, con conseguente insussistenza di preclusioni cognitive in appello.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società con qualifica di operatore di servizio e mansioni di autista, veniva licenziato in tronco per aver effettuato più rifornimenti con la carta carburante aziendale alla stessa ora del medesimo giorno e per aver annullato immotivatamente un biglietto.
Il Tribunale, esclusa la seconda contestazione e ritenuta provata la prima ma non di gravità tale da giustificare il recesso, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la società, in tutela obbligatoria, al pagamento di quattro mensilità. La Corte d’Appello di Messina, in riforma parziale, elevava l’indennità a sei mensilità. Il lavoratore ricorreva per cassazione, dolendosi del mancato esame della questione relativa al computo dei somministrati; la società resisteva con ricorso incidentale sulla legittimità del licenziamento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità logico-giuridica il ricorso incidentale della società, che sostiene la legittimità del licenziamento. Le censure sono inammissibili, perché volte a contestare, sotto le forme dell’error in iudicando, la valutazione di non proporzionalità della sanzione espulsiva.
La Corte ribadisce il principio, sorretto da risalenti precedenti, secondo cui il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione manchi del tutto, sia affetta da vizi giuridici, oppure sia viziata da omesso esame di un fatto decisivo. Richiama in termini Cass. n. 107 del 2024, oltre a Cass. n. 8293 del 2012, Cass. n. 7948 del 2011 e altre conformi.
Il ricorso principale è invece fondato. Per insegnamento delle Sezioni unite n. 141 del 2006, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza del requisito dimensionale; criterio applicabile anche all’art. 18 St. lav. novellato. L’inapplicabilità della tutela reale è eccezione in senso lato del datore, su cui il giudice può esercitare poteri officiosi e ammettere prove indispensabili.
Pertanto la difesa svolta dal lavoratore sin dal primo grado a verbale, con richiamo a uno specifico precedente (Cass. n. 26654 del 2013), costituiva mera difesa rispetto all’eccezione datoriale, su cui si era instaurato il contraddittorio, senza alcuna preclusione cognitiva del giudice, neppure in appello. Esclusa la preclusione in rito, la questione della irregolarità della somministrazione atteneva al merito e andava esaminata.
La Corte accoglie quindi il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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