Fermo amministrativo, produzione documenti e legittimazione dell’ente creditore (Cass. civ. Sez. III n. 13610 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione delle sanzioni amministrative, previsto dall’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è perentorio, in difetto di espressa previsione, a differenza di quello dell’art. 416 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7, comma 1, per gli altri documenti depositati dall’amministrazione. Ai fini di tale deposito non è necessaria la formale costituzione in giudizio davanti al giudice di pace della pubblica amministrazione, essendo sufficiente il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento. Nelle controversie in materia di sanzioni amministrative e di fermo amministrativo, la legittimazione passiva spetta necessariamente all’ente creditore per le contestazioni attinenti alla pretesa sanzionatoria, mentre per le questioni relative alla successiva estinzione del credito, qualificabili come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, l’ente creditore ben può essere evocato in giudizio dal debitore insieme all’agente della riscossione.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando una serie di crediti per sanzioni amministrative iscritti a ruolo dalla prima, in base ai quali la seconda aveva iscritto fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà. La contestazione riguardava la mancata notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, con conseguente dedotta estinzione della pretesa sanzionatoria, e la successiva eventuale prescrizione dei crediti per omessa notificazione delle cartelle di pagamento.

Il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per materia, indicando come competente il Tribunale di Roma. Su appello, il Tribunale ha ritenuto la competenza del giudice di pace e, decidendo quale giudice di secondo grado, ha rigettato la domanda nel merito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; hanno resistito l’agente della riscossione e Roma Capitale, che ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I due motivi del ricorso principale, connessi, sono esaminati congiuntamente. Il ricorrente sostiene che il rigetto nel merito sarebbe avvenuto sulla base di documentazione — in particolare le relate di notifica delle cartelle di pagamento poste a base del fermo contestato — prodotta tardivamente dall’agente della riscossione, non essendosi questi costituito tempestivamente davanti al giudice di pace entro la prima udienza, ai sensi dell’art. 320 cod. proc. civ.

La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo: il termine di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è perentorio in difetto di espressa previsione, a differenza di quello dell’art. 416 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, n. 15887 del 2019; Sez. 3, n. 14266 del 2021). Non è necessaria la formale costituzione in giudizio davanti al giudice di pace della pubblica amministrazione, essendo sufficiente il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emittente (Cass., Sez. 2, n. 16772 del 2023). Ne consegue che la tempestività della costituzione è circostanza irrilevante, con l’infondatezza delle censure di violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.

Quanto alla dedotta tardiva costituzione, il ricorso presenta profili di inammissibilità, prima ancora che di infondatezza. Nel ricorso non è precisato se l’udienza del 7 ottobre 2019 sia stata effettivamente tenuta e se il rinvio sia avvenuto con provvedimento adottato in udienza o fuori di essa. Poiché nel giudizio davanti al giudice di pace la costituzione del convenuto può avvenire anche nel corso della prima udienza (artt. 319 e 320 cod. proc. civ.), se tale udienza non si tiene affatto e viene rinviata d’ufficio, la costituzione entro la prima udienza effettivamente tenuta è senz’altro tempestiva. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Quanto al ricorso incidentale di Roma Capitale, che rivendica l’esclusione della propria legittimazione passiva, la Corte lo ritiene infondato. Essendo stata contestata anche la pretesa sanzionatoria dell’ente creditore per omessa notificazione dei verbali, trattandosi di opposizione recuperatoria (Cass., Sez. Un., n. 22080 del 2017), la legittimazione passiva necessaria spetta senz’altro anche all’ente creditore. Per le contestazioni attinenti alla successiva estinzione del credito, qualificabili come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, la legittimazione spetta all’agente della riscossione, ma ciò non impedisce al debitore di evocare in giudizio anche l’ente creditore (Cass., Sez. 3, n. 3870 del 2024).

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale, compensando le spese tra ricorrente principale e ricorrente in via incidentale per reciproca soccombenza parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *