Costituzione in appello con copia analogica delle ricevute PEC non è improcedibile (Cass. civ. Sez. I n. 14063 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile quando l’appellante si costituisca tempestivamente depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non sussistendo un obbligo di produrre la prova della notifica in modalità esclusivamente telematica. Nel caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notificazione, ma la sua nullità, sanabile dal raggiungimento dello scopo. La mancata contestazione della controparte, che si sia regolarmente difesa, integra la sanatoria del vizio e preclude la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una struttura sanitaria conveniva in giudizio l’azienda sanitaria locale chiedendo la condanna al pagamento di una somma trattenuta per il superamento del tetto di spesa dell’anno precedente sui compensi per prestazioni sanitarie. Il Tribunale accoglieva la domanda per difetto di prova, da parte della convenuta, dell’entità del tetto e del suo superamento.
L’azienda sanitaria proponeva appello. La Corte territoriale lo dichiarava improcedibile, rilevando che il difensore dell’appellante si era costituito telematicamente depositando la sola scannerizzazione in pdf delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata, senza l’originale o il duplicato informatico. L’appellata, a sua volta, non aveva depositato telematicamente il messaggio ricevuto, ma solo la scannerizzazione della citazione notificatale. Da ciò la Corte d’appello deduceva la nullità della costituzione e l’impossibilità di verificare la tempestività, con conseguente improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso. L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 53 del 1994, per avere la Corte territoriale interpretato erroneamente le norme sulla notificazione telematica. Il ricorrente osserva che l’appellato, nella comparsa di costituzione, aveva ammesso che l’appello gli era stato notificato, con ciò integrando il raggiungimento dello scopo della notificazione.
Il collegio richiama il principio secondo cui l’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile quando l’appellante si costituisca tempestivamente depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici: non vi è un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica, potendosi procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994 (Cass. n. 17711 del 2023).
La Corte ribadisce inoltre che, in caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata, se la parte non è in grado di fornirne la prova secondo l’art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità, sanabile dal raggiungimento dello scopo. In applicazione di tale principio era stata cassata la sentenza che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che telematica, nonostante l’attore avesse ricevuto dal convenuto la documentazione relativa alla notifica (Cass. n. 20214 del 2021).
Nel caso concreto, l’appellato si è costituito senza opporre la tardività della notifica né l’irritualità della costituzione dell’appellante. Alla luce dell’orientamento richiamato, al quale il collegio intende dare continuità, è sufficiente a evitare l’improcedibilità ex art. 348 cod. proc. civ. l’aver prodotto, in assenza di contestazioni, un formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata, accompagnato dalla copia cartacea dell’atto notificato.
La mancata contestazione della controparte, che anzi si è regolarmente difesa, integra la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, non emergendo una fattispecie di inesistenza della notificazione. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
Nota della Redazione
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