La fideiussione è atto dispositivo revocabile ex art. 2901 cod. civ. (Cass. civ. Sez. I n. 3462 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prestazione di una fideiussione per un debito altrui costituisce atto dispositivo del patrimonio del garante, poiché integra l’assunzione di un’obbligazione suscettibile di compromettere la consistenza della garanzia patrimoniale generica. Essa è pertanto assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., esperibile dal curatore anche in via breve per paralizzare la domanda di insinuazione al passivo. La nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, quand’anche accertata, non determina l’inefficacia delle garanzie personali e reali prestate da un terzo in funzione restitutoria. Il giudice del merito può desumere i presupposti della revocabilità da una decisione resa per un atto diverso, purché proceda a una ricostruzione degli elementi costitutivi dell’atto oggetto del giudizio.

Il Fatto

La banca, quale mandataria dell’istituto finanziatore, chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una struttura sanitaria di due crediti derivanti da finanziamenti erogati nel 2002, assistiti da garanzia fideiussoria e ipotecaria prestate dalla controllante fallita.

Il giudice delegato respinge la domanda e il tribunale conferma, ritenendo nullo il mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, inefficace la fideiussione del 2002 e inefficace l’ipoteca del 2004 in quanto atti di disposizione in pregiudizio dei creditori. La banca propone opposizione allo stato passivo e, rigettata questa, ricorre per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo osservando che il thema decidendum non riguarda il mutuo fondiario sovrafinanziato in sé, ma le garanzie personali e reali accordate da un terzo in relazione al debito restitutorio della controllata. Il tribunale ha aderito all’orientamento del 2017-2018, secondo cui il mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 determinerebbe la nullità del contratto, traendone la consequenziale inefficacia delle garanzie.

Tale assunto è giuridicamente errato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022, per cui il limite di finanziabilità non è elemento essenziale del contenuto contrattuale, ma elemento specificativo dell’oggetto fissato nell’ambito della vigilanza prudenziale. Anche a prescindere da ciò, la questione non avrebbe potuto influire sull’opposizione al passivo, che dipende dalla sorte delle garanzie ottenute tramite atti dispositivi di un soggetto diverso dal mutuatario. La nullità del mutuo non comporta l’inefficacia delle garanzie ulteriori: l’obbligazione restitutoria permane in capo alla mutuataria, eventualmente degradata al chirografo. L’accoglimento del primo motivo assorbe i motivi dal secondo al settimo.

È fondato anche l’ottavo motivo, relativo all’ipoteca del 2004. Il tribunale ha confermato la valutazione del giudice delegato richiamando pedissequamente il distinto decreto reso nel giudizio di opposizione al passivo del fallimento della controllata. La Corte rileva che quella motivazione si riferisce al rapporto tra la banca e la sovvenuta, e non al rapporto tra le parti dell’atto in contestazione. La relatio è inidonea, poiché indica i presupposti della revocatoria in rapporto a una diversa garanzia concessa da un diverso soggetto. Il giudice del merito può valutare i presupposti della revocabilità desumendoli da una decisione relativa ad altro atto, ma solo se procede a una ricostruzione degli elementi costitutivi dell’atto oggetto del giudizio, ciò che nella specie non è avvenuto.

Il nono motivo è infondato. La Corte affronta la questione di rilievo nomofilattico se sia revocabile l’atto costitutivo di una garanzia personale. La ricorrente sostiene che la fideiussione non costituisca atto dispositivo, ma assunzione di obbligazione bilanciata dal diritto di regresso. La Corte ribadisce che l’eventus damni della revocatoria ordinaria ricorre non solo quando si determina la perdita della garanzia patrimoniale, ma anche quando si verifica una maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva. Anche la prestazione di una fideiussione è atto dispositivo, perché integra l’assunzione di un’obbligazione. Il requisito non è escluso dal fatto che l’obbligato principale non sia ancora inadempiente, né dipende dalla situazione patrimoniale del garantito. La revocatoria è sempre ammissibile nei riguardi della prestazione della garanzia fideiussoria per debito altrui, poiché questa espone il patrimonio del garante all’escussione e finisce per richiedere l’esercizio di un’azione di regresso, che non risolve la maggiore difficoltà del soddisfacimento coattivo dei creditori del fideiussore. Il decreto è cassato con rinvio al tribunale di Cagliari in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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