Compensi al difensore d’ufficio: fase decisoria anche senza sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 30831 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso per la fase decisoria spetta al difensore anche quando il giudizio principale non si conclude con un provvedimento di merito, ma con l’omologa dell’accordo raggiunto fra le parti. Ai fini della liquidazione è sufficiente il compimento di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 55/2014, fra cui rientra l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio. Il giudice che nega tale segmento di compenso sul solo rilievo della mancanza di una vera fase decisionale viola la norma tariffaria.
Il Fatto
Un avvocato aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di separazione personale. Il Tribunale aveva liquidato i compensi professionali con decreto, senza riconoscere quanto dovuto per la fase decisoria del giudizio.
Il difensore impugnò il decreto con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., dolendosi della mancata attribuzione dei compensi per la fase decisoria. La domanda fu respinta sul rilievo che il giudizio principale, conclusosi con l’omologa delle condizioni di separazione oggetto di accordo fra le parti, non aveva esposto una fase decisoria vera e propria. Contro tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014. La decisione impugnata viene censurata per aver escluso la fase decisoria nonostante il difensore avesse concretamente posto in essere attività riconducibili a quel segmento, fra cui il deposito di note conclusive, l’esame del provvedimento conclusivo e il ritiro del fascicolo.
La Corte ritiene il motivo fondato. La circostanza valorizzata dal giudice di merito — che il giudizio principale non si sia concluso con un provvedimento decisorio — non vale a escludere i presupposti per la liquidazione del compenso relativo alla fase decisionale.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui il riconoscimento dei compensi spetta in presenza anche di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma quinto, lett. d), del d.m. n. 55/2014. Fra queste rientra l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio, atto certamente posto in essere dal ricorrente, come affermato in Cass. n. 5289/2023 e Cass. n. 28881/2022.
Il giudice di merito si è dunque discostato da tale indicazione, avendo ritenuto che la sola conclusione del giudizio con omologa dell’accordo escludesse il compimento di atti riconducibili alla fase decisoria.
Accolto il ricorso, la Corte osserva che il decreto di liquidazione prodotto riconosceva i compensi per le fasi di studio e introduttiva, liquidati al minimo dello scaglione di riferimento. Anche il compenso per il segmento erroneamente ritenuto inapplicabile va quindi riconosciuto nella stessa misura. Sull’importo minimo per la fase di decisione, pari a € 1.384,00, va applicata la riduzione di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, con liquidazione di € 692,00 oltre accessori. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito, con condanna della parte intimata alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.