Redditometro: onere probatorio e motivazione apparente della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 3464 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con il cd. redditometro sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova circa l’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. È affetta da motivazione meramente apparente, e come tale viziata ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, la sentenza della commissione tributaria che non espliciti il percorso logico seguito per giungere alla propria conclusione. Le innovazioni recate all’art. 38, d.p.r. n. 600/1973 dal d.l. n. 78/2010 si applicano solo dal periodo d’imposta 2009.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava sinteticamente, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, maggiori redditi in capo a due coniugi. L’accertamento si fondava, per l’uno, sulla disponibilità di un’autovettura, sulla comproprietà dell’abitazione principale e sulle relative rate di mutuo; per l’altra, su due autovetture, sulla comproprietà dell’abitazione, sulle rate di mutuo e sulle spese per una collaboratrice domestica.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo in parte il ricorso di uno dei contribuenti. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, adita in via di gravame, accoglieva l’appello dei contribuenti e annullava gli avvisi. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a nove motivi; i contribuenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione meramente apparente. Il motivo è fondato: la pronuncia impugnata non esplica il percorso logico in base al quale è pervenuta alla conclusione che i costi effettivi sostenuti per i beni-indicatore fossero inferiori alle risultanze redditometriche, né chiarisce se tale conclusione riguardi tutti i beni o solo alcuni. Il riferimento contenuto in sentenza non era ad accertamenti svolti dalla stessa commissione, ma alla rassegna delle difese di parte, collocata nella parte in fatto.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, avendo la CTR disatteso la presunzione legale ivi prevista. La Corte richiama il principio secondo cui l’accertamento sintetico dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice, restando a carico del contribuente la prova contraria (Cass. 10/08/2016, n. 16912). La decisione d’appello stabilisce dunque una regola estranea all’ordinamento: nessun ulteriore elemento doveva essere fornito dall’Amministrazione, spettando al contribuente la dimostrazione contraria.
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. Il quarto motivo, relativo all’applicabilità del testo dell’art. 38 introdotto dal d.l. n. 78/2010, è fondato: le innovazioni si applicano solo dal periodo d’imposta 2009, come disposto dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122 del 2010, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto. Il quinto motivo resta assorbito.
I motivi sesto, settimo e ottavo concernono l’affermazione della decadenza della potestà impositiva per l’anno 2005, annualità estranea a quelle oggetto di accertamento. Tale ratio decidendi risulta invincibilmente contraddittoria; la Corte accoglie pertanto l’ottavo motivo e assorbe gli altri due. Il nono motivo, relativo all’avviso concernente la sola contribuente e alla violazione del principio del contraddittorio, è fondato per le medesime ragioni esposte sub 4.1.
In definitiva il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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