Nullità delle fideiussioni ABI rilevabile d’ufficio solo su fatti già allegati (Cass. civ. Sez. I n. 1170 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e 1419 cod. civ., limitatamente alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. La rilevazione d’ufficio di tale nullità presuppone però che i presupposti di fatto siano stati tempestivamente allegati e acquisiti nel giudizio di merito, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Il potere officioso resta circoscritto alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati, e non può aggirare i limiti processuali ormai maturati.
Il Fatto
I fideiussori di una società propongono opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto loro il pagamento in solido di una somma ingente a favore di una banca, per scoperto di conto corrente e per un contratto di mutuo. Il Tribunale accoglie l’opposizione, revoca il decreto e condanna i fideiussori al pagamento delle somme accertate in sede peritale.
In appello i fideiussori eccepiscono la nullità derivata delle fideiussioni, redatte secondo lo schema predisposto dall’ABI, per violazione della legge n. 287/1990. La Corte distrettuale rigetta l’eccezione per difetto di prova, non essendo stato allegato alcuno specifico pregiudizio alle libertà contrattuali né dimostrata la partecipazione della banca all’intesa. Propongono quindi ricorso per cassazione i fideiussori.
La Motivazione della Corte
I motivi, connessi, coinvolgono la nullità delle clausole e del contratto fideiussorio. La Corte ricorda il principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021: le fideiussioni a valle di intese parzialmente nulle sono parzialmente nulle nei limiti delle clausole restrittive della concorrenza, salvo diversa volontà.
Tale nullità è rilevabile d’ufficio, ma la rilevazione presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato nel merito le circostanze fattuali idonee a consentirla, come ribadito da Cass. n. 16102/2024 e Cass. n. 4867/2024. I presupposti di fatto devono essere acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, altrimenti l’esercizio del potere officioso aggirerebbe i limiti processuali.
La Corte richiama Cass. n. 30383/2024, che individua le circostanze necessarie: l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; la natura della fideiussione, essendo il provvedimento riferito alle sole fideiussioni omnibus; l’epoca di stipulazione, dovendo questa collocarsi nell’ambito temporale dell’accertamento del 2005; il contenuto delle clausole e la loro esatta corrispondenza, in termini di compresenza, con quelle esaminate; la concreta ricaduta della nullità sul debito del fideiussore.
Nella specie risulta assorbente che dal ricorso non emerge il dato temporale della stipulazione della fideiussione, né i ricorrenti specificano quale clausola avrebbe inciso sul credito fatto valere dalla banca. Manca dunque la base fattuale per la rilevazione officiosa della nullità.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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