Postergati i finanziamenti discendenti infragruppo tramite società interposta (Cass. civ. Sez. I n. 18599 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento infragruppo, da parte della società controllante in favore della società controllata tramite l’intermediazione di altra società, controllante la società finanziata e a sua volta controllata dalla società finanziatrice (cd. finanziamento discendente). Il presupposto applicativo della disciplina è costituito dall’assoggettamento a direzione unitaria della società destinataria del finanziamento, restando irrilevante la collocazione della società erogante nella struttura del gruppo. L’interpretazione estensiva si impone in chiave antielusiva, poiché l’opposta lettura consentirebbe di aggirare agevolmente il divieto attraverso lo schermo di una società interposta.

Il Fatto

Una società propone opposizione allo stato passivo chiedendo l’ammissione al passivo del credito di complessivi euro 36.857,79 in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 cod. civ., a titolo di surrogazione nei diritti di una lavoratrice per retribuzioni e T.f.r. già corrisposte alla dipendente della società poi fallita. Il giudice delegato aveva invece ammesso il credito in via chirografaria postergata ex art. 2467 cod. civ.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, rilevando che la società fallita era controllata al 100% da altra società, a sua volta controllata al 100% dall’opponente; che doveva presumersi, ex art. 2497-sexies cod. civ., l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento; e che il pagamento era da qualificarsi come finanziamento del socio in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Avverso il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2359 n. 1 e 2497-sexies cod. civ., sostenendo che la ricorrente non era socia della fallita e non disponeva di alcun voto nella sua assemblea. La Corte ritiene la censura infondata e ricostruisce la questione giuridica muovendo dalla disciplina dei finanziamenti in costanza di rapporti di direzione e controllo.

La disposizione di riferimento è l’art. 2497-quinquies cod. civ., che assoggetta a postergazione i finanziamenti erogati a favore della società da chi esercita nei suoi confronti attività di direzione e coordinamento oppure da altri soggetti sottoposti al controllo dello stesso. Il presupposto applicativo non è una disciplina generale dei rapporti finanziari infragruppo, ma l’assoggettamento a direzione unitaria della società destinataria del finanziamento.

La Corte valorizza l’interpretazione letterale della norma, che già rende evidente l’ambito applicativo ai finanziamenti erogati per il tramite di altra società controllata. Nella fattispecie ricorre proprio l’ipotesi del finanziamento discendente: la capogruppo ha finanziato la società controllata attraverso l’interposizione di altra società, a sua volta controllata dalla finanziatrice e controllante la finanziata.

L’unica lettura ragionevole che eviti l’elusione del divieto è quella estensiva. Diversamente opinando, sarebbe sufficiente operare il finanziamento per il tramite di una società interposta per concorrere con gli altri creditori ed eludere la finalità protettiva delle norme. Nemmeno è condivisibile l’obiezione secondo cui la direzione e coordinamento richiederebbe un accentramento delle funzioni gestorie: il meccanismo è realizzabile anche attraverso un sistema di controlli a catena discendenti nella dinamica infragruppo.

Il secondo motivo, fondato sulla surrogazione ex artt. 1201 e 1203 cod. civ., è infondato perché ripropone le doglianze del primo e perché risulta decentrato rispetto alla ratio decidendi, che ha qualificato il pagamento come finanziamento del socio alla società in crisi finanziaria. Il terzo motivo è inammissibile per novità della questione ex art. 182-quater l. fall. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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