Fondo vittime mafia: revoca della provvisionale e requisito di estraneità (Cass. civ. Sez. I n. 25081 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di elargizioni in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, il requisito della totale estraneità della vittima e dei suoi aventi causa ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce condizione immanente allo scopo della legge n. 512 del 1999, sicché la previsione espressa introdotta dall’art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016 ha valore non innovativo ma meramente confermativo. La delibera amministrativa che eroga la provvisionale riconosciuta ai sensi dell’art. 539, comma 2, cod. proc. pen. non presenta attitudine definitoria del rapporto. L’istanza di accesso al Fondo non può quindi considerarsi definita ai fini dell’art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016, con la conseguenza che, ove emerga la mancanza del requisito, l’Amministrazione è legittimata a revocare le somme già erogate, per difetto della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale.

Il Fatto

I ricorrenti, congiunti di una vittima di omicidio di stampo mafioso commesso nel 1999, avevano ottenuto in sede penale la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, divenuta irrevocabile nel 2010, e, sulla relativa base, la corresponsione di una somma dal Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso con delibere adottate nell’autunno del 2008. A distanza di anni, presentate nuove istanze per il residuo credito risarcitorio, queste venivano rigettate nel 2017 in ragione di un’informativa prefettizia che aveva prospettato la vicinanza della vittima ad ambienti criminali.

Sul medesimo presupposto il Comitato di solidarietà, nel marzo 2018, revocava le precedenti delibere e chiedeva la restituzione delle somme. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei congiunti, ritenendo non più rivalutabili le istanze definite nel 2008. La Corte di appello di Roma, in riforma, riteneva invece legittima la revoca, applicando la disciplina sopravvenuta. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con il quale si censura l’applicazione della legge n. 122 del 2016 a una situazione asseritamente già esaurita, è respinto. La Corte muove dalla natura complessa della fattispecie di diritto pubblico: l’accertamento giurisdizionale del diritto al risarcimento, integrale o anticipato mediante provvisionale, è presupposto necessario ma non sufficiente dell’accesso al beneficio, rispetto al quale residua una distinta e autonoma valutazione amministrativa dei requisiti di legge. Il riferimento è al d.P.R. n. 60 del 2014.

Ne deriva che la provvisionale, lungi dal definire il rapporto, svolge funzione meramente anticipatoria e strumentale, consentendo l’erogazione di una somma a titolo provvisorio, destinata a essere verificata e, se del caso, rideterminata o esclusa. La delibera amministrativa che la recepisce non conclude dunque il procedimento, che resta unitario e volto alla soddisfazione di un’unica obbligazione indennitario-risarcitoria, articolata in più fasi. In tal senso il Collegio richiama Cass. Sez. III n. 16890 del 29.5.2026, nonché Cass. Sez. III n. 11614 del 3.5.2025 e Cass. Sez. III n. 6895 del 14.3.2024.

Quanto al requisito soggettivo, la Corte rileva che la modifica dell’art. 4, comma 3, della legge n. 512 del 1999, realizzata mediante il rinvio all’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 302 del 1990, ha reso espresso, ma non nuovo, il requisito della totale estraneità. Richiama sul punto le sentenze n. 28820 del 2019 e n. 28627 del 2023, già affermative della valenza meramente chiarificatrice della clausola, desumibile dalla ratio solidaristica dell’istituto.

La disposizione transitoria dell’art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016, che estende la nuova disciplina alle “istanze non ancora definite”, va quindi letta nel senso che la definizione non coincide con l’adozione della delibera di erogazione della provvisionale. Il procedimento permane pendente sino alla verifica definitiva della spettanza del beneficio nel suo complesso. In presenza di un procedimento ancora aperto, l’istanza non è definita e trova applicazione il requisito della estraneità.

La Corte esclude poi che la revoca sia circoscritta alle ipotesi tipizzate dagli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 60 del 2014, operando i principi generali in materia di ripetizione dell’indebito allorché l’attribuzione sia priva dei presupposti legittimanti. La mancanza originaria o sopravvenuta di un requisito costitutivo determina il difetto della causa giustificativa e legittima l’obbligo restitutorio. Il secondo motivo, che mescola profili di violazione di legge e di vizio motivazionale e investe valutazioni di merito, è infine dichiarato inammissibile e infondato, anche per difetto di autosufficienza. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *