Finanziamento ARPA con fondo sanitario: questione alla Consulta (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 3 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, quando la norma censurata incide, in modo diretto o mediato, sugli equilibri di bilancio. La norma regionale che finanzia in via generale e indistinta le funzioni dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente con risorse del fondo sanitario, senza correlazione con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, viola l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, norma interposta rispetto all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., alterando il perimetro sanitario. Tale destinazione pregiudica l’effettività del finanziamento dei LEA, in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. m), 32, 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. La questione è rilevante quando la disposizione costituisce il fondamento normativo della spesa iscritta in una singola posta contabile.

Il Fatto

Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio 2023, la Procura regionale ha contestato la legittimità del trasferimento di euro 14.213.516,19 disposto a favore dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, a valere su risorse del fondo sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 9/1998. L’organo requirente ha richiamato i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 1/2024.

Dopo un primo ritiro del disegno di legge e una nuova approvazione con D.G.R. n. 716 del 18.07.2024 — accompagnata da un accantonamento cautelativo di pari importo — la Sezione ha parificato il rendiconto con la decisione 147/2024/PARI, ad eccezione del capitolo 2490_S, sospendendo il giudizio su tale posta e rinviando a separato provvedimento la proposizione della questione di costituzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla riconosciuta legittimazione delle Sezioni regionali di controllo a investire la Consulta nel giudizio di parifica, per motivi che incidano sugli equilibri di bilancio, anche in relazione a parametri diversi dall’art. 81 Cost., compresi quelli sul riparto di competenze, richiamando le pronunce n. 120/2024, n. 39/2024, n. 196/2018 e n. 138/2019.

Ricostruito il quadro normativo, la Sezione rileva che l’art. 16, comma 1, della l.r. n. 9/1998, nel testo anteriore alla l.r. n. 12/2024, consentiva un trasferimento di risorse del fondo sanitario indistinto per gli “oneri derivanti dall’attuazione della presente legge”, senza alcuna correlazione con l’erogazione dei LEA. Il meccanismo istituiva il capitolo 2490 e reperiva le risorse mediante pari riduzione del capitolo del fondo sanitario.

Il Collegio ritiene che tale impianto si ponga in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione alla norma interposta dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, che impone l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite del servizio sanitario regionale. La norma regionale, non correlata ai LEA, altera il perimetro sanitario, vanificando gli obiettivi di armonizzazione contabile.

Non risultano persuasive le difese della Regione sulla sostanziale riconduzione delle attività dell’agenzia ai livelli essenziali di assistenza. La Sezione richiama la Corte costituzionale n. 1/2024 e la n. 172/2018, ove si afferma che le funzioni dell’ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie e che il sistema di finanziamento delle agenzie ambientali è nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario.

Si prospetta inoltre la violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m), e 32 Cost., nonché degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., per l’ampliamento della capacità di spesa ordinaria derivante dalla destinazione a fini estranei di risorse riservate ai LEA. Il PIAO 2023/2025 e il bilancio consuntivo dell’agenzia confermano la destinazione generica delle risorse al funzionamento della stessa. Né l’accantonamento elide la rilevanza della questione, potendo essere liberato ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 118/2011. Le modifiche del 2024 sono infine ritenute irrilevanti, essendo entrate in vigore il 3 agosto 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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