Spese elettorali forfettarie e obbligo di copertura nei consuntivi (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 2 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sulle spese elettorali nei Comuni con più di 30.000 abitanti è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta. Per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale. L’indicazione di spese forfettarie è ammissibile solo se le stesse siano state effettivamente sostenute con mezzi e risorse nella disponibilità del partito. La mera indicazione aritmetica, ove comporti la mancata indicazione parziale delle fonti di copertura, espone i responsabili alla sanzione dell’art. 15, comma 15, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera f), legge n. 96/2012.

Il Fatto

La vicenda riguarda il controllo dei rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle liste e formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nel Comune di Rivoli, tenutesi in date 8 e 9 giugno 2024, con successivo turno di ballottaggio in date 22 e 23 giugno 2024.

Il Comune, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, rientra tra gli enti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. Il Collegio ha pertanto avviato l’istruttoria, acquisendo i rendiconti trasmessi dai soggetti politici partecipanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, assegna alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il thema decidendum è delimitato dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), legge n. 96/2012: il controllo è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. La Corte richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, che ha precisato come la conformità a legge debba essere valutata in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili e alla sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità, anche sotto il profilo temporale.

Su questa base il Collegio ha verificato i rendiconti e i riscontri istruttori pervenuti, ritenendo che i controlli affidati possano dichiararsi conclusi. La delibera approva la relazione sul controllo delle spese elettorali e delle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alla competizione.

Quanto alle spese forfettarie, queste hanno senso solo nell’ipotesi in cui siano state sostenute con mezzi e risorse nella disponibilità del partito. L’indicazione puramente aritmetica delle stesse, ove comporti la mancata indicazione parziale delle fonti di copertura, espone i responsabili alla condotta sanzionata dall’art. 15, comma 15, legge n. 515/1993, che prevede, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57 euro a 51.645,69 euro.

La delibera dispone infine la trasmissione della stessa, corredata del referto finale, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Rivoli, con invito a curarne la pubblicazione sul sito internet istituzionale e la trasmissione ai delegati di lista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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