Definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. e natura di provvedimento di merito (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 110 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che definisce il giudizio contabile a seguito dell’accoglimento della richiesta di definizione alternativa del giudizio ex art. 130 c.g.c. ha natura di provvedimento di merito. Non costituisce ipotesi di cessazione della materia del contendere né di estinzione, poiché il regolare versamento delle somme determinate dal Collegio richiede una pronuncia di merito che accerta la definizione e implica necessaria affermazione di soccombenza. Ne consegue la condanna della parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale aveva contestato all’Agente della riscossione un danno erariale di complessivi € 230.776,73 per non avere consentito la riscossione di importi iscritti a ruolo dalla Regione Siciliana e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La vicenda traeva origine dall’annullamento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, di una intimazione di pagamento notificata nel 2018, per intervenuta prescrizione del credito.

Il primo Giudice aveva accolto integralmente la domanda, condannando l’Agente al pagamento della somma oltre rivalutazione e interessi. Proposto appello, l’odierno appellante ha formulato richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., rappresentando il parere favorevole del Pubblico Ministero alla definizione mediante pagamento di € 161.543,71, pari al settanta per cento del danno contestato in citazione.

La Motivazione della Corte

Con decreto n. 2/2024, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’istanza e congrua la somma proposta, determinando gli importi da versare in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Regione Siciliana, assegnando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento e fissando udienza camerale per l’accertamento dell’adempimento.

La difesa dell’appellante ha depositato dapprima i bonifici e, in esito al rinvio disposto all’udienza del 10 ottobre 2024, le quietanze di pagamento rilasciate dai beneficiari, attestanti l’avvenuto incameramento delle somme. Il Pubblico Ministero, alla luce di tale documentazione, ha concordato sulla richiesta di definizione alternativa.

La Corte evidenzia che dalla documentazione versata si evince l’avvenuto tempestivo e regolare versamento delle somme determinate con il citato decreto. Il giudizio va quindi definito, ai sensi dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c., con sentenza.

Il passaggio centrale riguarda la natura di tale sentenza. In linea con i richiamati approdi giurisprudenziali, essa costituisce provvedimento di merito quale modalità di definizione alternativa del giudizio. Non si versa in una ipotesi di cessazione della materia del contendere, né in una ipotesi di estinzione, essendo necessario un provvedimento di merito che implica anche una necessaria affermazione di soccombenza.

In conseguenza, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., l’appellante è condannato in favore dello Stato alla refusione delle spese di lite, quantificate in dispositivo. Il giudizio è dichiarato definito e la parte convenuta è condannata al pagamento delle spese nella misura di euro 64,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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