Fondazione di partecipazione fuori dal perimetro dell’art. 5 Tusp (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 105 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall’art. 11, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, opera esclusivamente sugli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, dirette o indirette. Il perimetro applicativo è delimitato dall’art. 1, comma 1, Tusp e dall’art. 2, comma 1, lett. l), Tusp, che rinvia agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile. Ne resta fuori la costituzione di una fondazione di partecipazione, soggetto giuridico estraneo ai modelli societari. L’atto deliberativo che approva lo schema di atto costitutivo e di statuto di una fondazione di partecipazione non è quindi ascrivibile a tale perimetro e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha approvato lo schema di atto costitutivo e lo schema di statuto di una fondazione di partecipazione qualificata come comunità energetica rinnovabile, autorizzando il sindaco a sottoscrivere gli atti. L’inoltro è avvenuto a distanza di oltre un anno dall’adozione della delibera e tramite l’applicativo Fitnet – ConTe.

La trasmissione è stata accompagnata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal parere del revisore unico. Non sono stati prodotti documenti sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell’operazione. Poiché atti analoghi di altri Comuni erano stati già esaminati dalla Sezione, questa ha ritenuto che l’ente intendesse sottoporre la delibera alla valutazione preventiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva anzitutto un profilo procedurale: l’atto è stato adottato il 23 aprile 2024 e inoltrato solo il 14 maggio 2025. La comunicazione, inoltre, non contiene l’espressa richiesta di parere e il deliberato è carente degli elementi richiesti dall’art. 5, comma 3, Tusp, tra cui il disposto di trasmissione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla competente Sezione regionale di controllo.

La Sezione ricostruisce poi la nuova funzione di controllo introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022. L’atto deliberativo deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per le finalità istituzionali, alle ragioni della scelta, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Quanto al perimetro applicativo, soccorrono l’art. 1, comma 1, Tusp, che disciplina la costituzione di società e la gestione di partecipazioni, e l’art. 2, comma 1, lett. l), Tusp, che definisce società gli organismi dei titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile. Le Sezioni riunite, con le deliberazioni n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, hanno precisato che il controllo si esercita in presenza della costituzione della società o dell’acquisizione della partecipazione, quando l’ente assume la qualifica di socio.

Nel caso concreto tali condizioni difettano. L’atto riguarda la costituzione di una fondazione di partecipazione, soggetto estraneo al novero delle società e non ricompreso tra gli organismi richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. l), Tusp. In conformità al dato normativo e all’orientamento già espresso con le deliberazioni n. 240/2024/PASP e n. 246/2024/PASP, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere. Per completezza osserva che la fondazione risulta già costituita e l’operazione perfezionata, restando ferma ogni valutazione nell’esercizio delle altre funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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