Fondi immobiliari chiusi: la SGR è soggetto passivo IMU (Cass. civ. Sez. V n. 27859 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, disciplinati dal d. lgs. n. 58 del 1998, sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Ne consegue che il soggetto passivo dell’IMU sugli immobili del fondo è la SGR, che ne è titolare formale e intestataria, mentre il fondo non è soggetto passivo dell’imposta. La SGR risponde delle obbligazioni tributarie nei limiti del patrimonio del fondo, poiché la separazione patrimoniale rileva sul piano esecutivo e non incide sull’individuazione del debitore d’imposta. La responsabilità solidale limitata incontra un limite solo nell’eventuale incapienza del patrimonio separato, che il contribuente deve allegare e provare.

Il Fatto

Una società di gestione del risparmio impugna un avviso di accertamento IMU relativo a un terreno edificabile riconducibile a un fondo immobiliare chiuso. La contribuente sostiene di non essere soggetto passivo dell’imposta, che dovrebbe gravare sul fondo, privo di soggettività giuridica ma titolare di un patrimonio separato.

La CGT di secondo grado rigetta l’appello della società, confermando la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando in euro 267,00 al metro quadrato il valore del terreno. La società ricorre in cassazione con cinque motivi. Il Comune resiste con controricorso. La questione centrale riguarda l’individuazione del soggetto passivo IMU per gli immobili del fondo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 36, quarto comma, d. lgs. n. 58 del 1998, che qualifica il fondo come patrimonio autonomo distinto dal patrimonio della SGR e da quello dei partecipanti. Da questa separazione la ricorrente deduce l’estraneità della società all’obbligazione tributaria. La Corte rovescia la premessa: la separazione opera solo sul piano della responsabilità esecutiva, mentre la titolarità formale degli immobili e la loro intestazione in capo alla SGR già fondano la soggettività passiva.

Il collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui i fondi comuni di investimento, in particolare quelli immobiliari chiusi, sono privi di autonoma soggettività giuridica: Sez. I n. 12062 del 2019, Sez. II n. 7201 del 2025 e, sul punto specifico dei tributi locali, Sez. V n. 7116 del 2023 e Sez. V n. 33895 del 2024. Da tali arresti deriva che il fondo non è soggetto passivo dell’IMU e che la SGR è tenuta al pagamento, nei limiti del patrimonio del fondo.

La Corte esclude che l’orientamento possa essere rivisto sulla scorta di Sez. V n. 16285 del 2024, che riguarda esclusivamente l’IVA e non i tributi locali, e non si pone quindi in contrasto con la giurisprudenza in materia di IMU. Il raffronto con i patrimoni destinati ex art. 2447-bis cod. civ. conferma che la separazione rileva in sede esecutiva, ma il debitore resta la società di gestione.

Sul secondo motivo, proposto di fatto per il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorso è inammissibile per la presenza di una doppia conforme di merito non superata dalla deduzione di ragioni di fatto diverse. Il terzo motivo, relativo all’asserita decadenza del Comune per decorso del termine quinquennale, è infondato: trattandosi di terreni edificabili sussisteva l’obbligo dichiarativo ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011, con conseguente decorrenza del termine dalla data di presentazione della dichiarazione omessa, secondo Sez. V n. 352 del 2021.

Il quarto motivo, sulla omessa motivazione dell’avviso, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i passi dell’atto amministrativo asseritamente viziati (Sez. V n. 9536 del 2013; Sez. I n. 22478 del 2018). Il quinto motivo è ammissibile, poiché la sentenza di appello nulla dice sulle sanzioni, ma è infondato nel merito: la contribuente aveva effettuato un pagamento solo parziale, e la misura del 100 per cento dell’imposta non versata integra il minimo edittale previsto dall’art. 14 d. lgs. n. 473 del 1997 per la dichiarazione omessa cui si colleghi il mancato integrale versamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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