Inammissibile il ricorso conforme alla proposta: condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 5685 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di conformità tra la proposta di definizione accelerata del giudizio e la decisione finale opera una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna del ricorrente, sicché le sanzioni processuali devono essere pronunciate anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva. Le condanne previste dall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e dall’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. assolvono una funzione deterrente e insieme sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, con la conseguenza che non vi è spazio per deroghe quando il ricorso sia dichiarato inammissibile in piena conformità alla proposta. Il rilievo del giudicato prescinde dalle posizioni assunte dalle parti e dalla fase in cui si trova il processo, e il decisum non può essere disgiunto, ai fini della sua individuazione, dal contenuto della motivazione che ne esplicita i presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili.

Il Fatto

Una società sportiva ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per i compensi maturati in base a un contratto di gestione di impianti sportivi comunali. La Corte d’appello ha revocato il decreto, rilevando che il TAR aveva accertato la nullità del contratto.

La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione del diritto di difesa per una decisione a sorpresa, il difetto di giurisdizione e l’ultrapetizione, l’inammissibilità di una produzione documentale e la violazione dei principi in tema di risoluzione dei contratti a esecuzione continuata. Il consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi tre motivi, il ricorso è manifestamente infondato: non vi è stata alcuna decisione a sorpresa, poiché il comune aveva chiesto in appello la declaratoria di nullità sopravvenuta in conformità alla decisione del TAR e la ricorrente ne era consapevole.

Nessuna estensione del giudicato amministrativo è ravvisabile, perché il decisum non può essere disgiunto dalla motivazione che ne evidenzia i presupposti ineliminabili, secondo l’insegnamento costante della Corte. La legge regolatrice del rapporto, art. 37 d.lgs. n. 163/2006, ricollega a tale evento la nullità del contratto, nel quadro della prevenzione delle infiltrazioni criminali nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Manifestamente infondate sono anche le censure sul difetto di giurisdizione, sollevate dopo che la società aveva adito in via monitoria il giudice ordinario, e quelle sulla tardività della deduzione della nullità e sulla pretesa ultrapetizione: il rilievo del giudicato è svincolato dalle posizioni delle parti e dalla fase processuale.

Il quarto motivo ignora la ratio decidendi, riportando la vicenda a una risoluzione per inadempimento esclusa dai giudici di merito. Il sopraggiungere della nullità non lascia indenni le prestazioni eseguite in precedenza rispetto all’evento causativo, cronologicamente fissato alla data del 22.9.2010.

Dichiarata l’inammissibilità in piena conformità alla proposta, la Corte ha applicato il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite del 2023: la conformità tra proposta e decisione integra una valutazione legale tipica, che impone le condanne anche in assenza di attività difensiva degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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