Fondo contrattazione decentrata: impegno e liquidazione dopo il rendiconto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 30 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel trattamento accessorio del personale dipendente, la corretta gestione del fondo destinato alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione in bilancio delle risorse stabili e variabili, la costituzione del fondo con determinazione dirigenziale certificata dall’organo di revisione, la sottoscrizione del contratto decentrato annuale. Solo la sottoscrizione della contrattazione integrativa costituisce titolo giuridico legittimante dell’obbligazione e consente l’assunzione dell’impegno di spesa secondo la competenza finanziaria potenziata. Ove l’Ente abbia costituito il fondo e sottoscritto il contratto nell’esercizio di riferimento ma non abbia assunto l’impegno, le correlate economie confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, e possono essere impegnate e liquidate nell’esercizio successivo, previa applicazione dell’avanzo al nuovo bilancio di previsione. Non occorre, in tale ipotesi, il ricorso alla disciplina dei debiti fuori bilancio.
Il Fatto
Un Comune sottopone alla Sezione di controllo una richiesta di parere in materia di corretta procedura giuscontabile per la liquidazione del salario accessorio al personale dipendente. L’Ente ha costituito il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ha acquisito i pareri favorevoli e ha sottoscritto il contratto decentrato nell’anno di riferimento, ma non ha impegnato le relative somme a fine esercizio, né risulta alcuno stanziamento nel fondo pluriennale vincolato.
Il quesito chiede se, in assenza di specifico impegno di spesa assunto nell’anno, le economie quantificate nella misura delle risorse inserite in fase di costituzione del fondo — parte stabile e parte variabile — possano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto, con impegno e liquidazione dopo l’approvazione del rendiconto e l’applicazione dell’avanzo al nuovo bilancio di previsione. In alternativa, si chiede se debba applicarsi la normativa sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, essendo comunque sorto un obbligo contrattuale dell’Ente in mancanza di impegno delle risorse.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente i requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo. Quanto al primo, la richiesta presentata dal Sindaco del Comune istante è ammissibile, trattandosi di organo rappresentativo dell’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. Quanto al secondo, l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 circoscrive la funzione consultiva alla materia della contabilità pubblica, intesa come sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, con esclusione di una consulenza di portata generale.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, né può riguardare comportamenti amministrativi o atti gestionali già adottati o da adottare. Il quesito deve presentare i caratteri della generalità e dell’astrattezza, restando rimessa all’Ente ogni valutazione di merito. Sulla base di tali parametri la richiesta è dichiarata ammissibile, poiché attiene all’individuazione della corretta disciplina giuscontabile applicabile all’erogazione del trattamento accessorio, e viene esaminata nel merito.
Nel merito, la Sezione ricostruisce l’iter del fondo in tre fasi obbligatorie e sequenziali: individuazione in bilancio delle risorse stabili e variabili; adozione da parte del dirigente dell’atto di costituzione del fondo, sottoposto a certificazione dell’organo di revisione; sottoscrizione del contratto decentrato annuale. La costituzione del fondo è atto unilaterale propedeutico e attribuisce un vincolo di destinazione provvisorio alle somme, che si perfeziona solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa, presupposto indefettibile e titolo legittimante dell’impegno e del pagamento secondo la competenza finanziaria potenziata.
La Sezione stigmatizza quindi la prassi della contrattazione tardiva, intervenuta nell’esercizio successivo a quello di riferimento. Il punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 dispone che alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio, imputandole agli esercizi in cui scadono o diventano esigibili; ove l’impegno non possa essere assunto, le correlate economie confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale.
Nel caso esaminato il fondo è stato istituito e il titolo giuridico legittimante è stato sottoscritto nell’anno; manca esclusivamente l’assunzione dell’impegno. A fine esercizio, pertanto, l’Ente potrà far confluire le relative risorse nella quota vincolata del risultato di amministrazione e impegnerà le somme nell’esercizio successivo, in conformità all’ordinamento contabile. Resta in capo alla discrezionalità dell’amministrazione valutare la sussistenza dei presupposti giuridici richiamati e il rispetto del CCNL ai fini dell’erogazione del trattamento accessorio.
Nota della Redazione
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