Revoca del beneficio contributivo e assenza di nuova domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 478 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici contributivi previsti dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, quando il beneficio sia stato in precedenza riconosciuto e venga poi revocato a seguito di una visita di revisione che accerta il venir meno del requisito sanitario, l’interessato che contesti tale sopravvenuto accertamento non è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa all’Inps quale condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria. La domanda amministrativa trova ragione d’essere nell’esigenza di provocare una verifica anticipata dei requisiti; ove si contesti il venir meno dei requisiti di una prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, un nuovo accertamento amministrativo costituirebbe un duplicato di un’azione appena conclusasi. L’eccezione di inammissibilità per assenza della previa domanda va pertanto respinta.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’istruzione e del merito, aveva ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile in misura pari all’85 per cento con verbale del 25 agosto 2014, confermato con verbale del 24 settembre 2018, con conseguente godimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Sottoposta a visita di revisione il 24 novembre 2022, la Commissione medica di Roma la riscontrava invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 50 per cento, non confermandole il grado richiesto per la maggiorazione contributiva.
La ricorrente chiedeva quindi alla Corte dei conti di accertare la parziale invalidità in misura pari o superiore al 75 per cento, con decorrenza dalla revisione, e di disporre consulenza medico-legale. L’Inps, costituendosi, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della previa domanda amministrativa e, nel merito, chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’Istituto. Riconosce che, in linea di principio, per l’ammissibilità del ricorso dinanzi alla Corte dei conti è necessaria la presentazione di un’espressa previa domanda amministrativa all’Inps, richiamando sul punto Sez. giur. Campania, sent. n. 215/2025 e la giurisprudenza ivi citata.
Nel caso concreto, tuttavia, il beneficio era già stato in precedenza richiesto e riconosciuto dall’Amministrazione fin dal verbale medico del 25 agosto 2014, confermato nel 2018. Solo in sede di revisione la competente commissione medica aveva ritenuto sussistente una minore percentuale di invalidità, con conseguente venire meno della spettanza.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14561/2022, secondo cui, ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con cui, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa. La domanda amministrativa serve a provocare una verifica anticipata dei requisiti, evenienza che ricorre quando la prestazione non sia stata in precedenza goduta. Se invece si contesta il venir meno dei requisiti di una prestazione già in godimento e se ne afferma la persistenza senza soluzione di continuità, un nuovo accertamento amministrativo sarebbe un duplicato di un’azione appena conclusasi.
Pertanto, poiché nel caso di specie il beneficio è venuto meno sulla base dell’accertamento compiuto in sede di revisione, deve ritenersi non necessaria una nuova domanda amministrativa, essendo essa riconducibile all’originaria domanda e all’iniziale riconoscimento, essendosi comunque l’Amministrazione implicitamente pronunciata sulla non ulteriore spettanza. L’eccezione di inammissibilità è respinta.
Nel merito, la controversia implica la valutazione del requisito dell’invalidità superiore al 74 per cento in relazione alle patologie sofferte e richiede un accertamento medico-legale. La Corte ordina quindi l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, affidata al Collegio Medico Legale della difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma, con termine di 150 giorni per lo schema di richiesta, osservazioni delle parti e successiva relazione definitiva, e rinvia la causa all’udienza del 16 settembre 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.