Partecipazione comunale a società mista del servizio idrico sottratta alla motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 28 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 1, del TUSP esonera dall’obbligo di motivazione analitica gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni adottati in conformità a espresse previsioni legislative. L’eccezione non copre soltanto le società costituite direttamente ex lege o a costituzione obbligatoria, ma si estende alle fattispecie in cui la legge, statale e regionale, impone al singolo ente locale l’adesione all’ente di governo dell’ambito e rimette a quest’ultimo la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato. In tali casi la costituzione della società mista è, per il singolo comune, atto dovuto, e l’onere motivazionale si intende assolto anche per relationem mediante il rinvio agli atti del commissario che ha esercitato i poteri dell’ente d’ambito. Il controllo della Sezione si limita alla completezza e adeguatezza del piano economico-finanziario, senza estendersi al merito delle valutazioni di sostenibilità finanziaria e convenienza economica.
Il Fatto
Il Comune di Falcone, ricompreso nell’ATO Messina, non aveva approvato lo statuto della costituenda società mista “Messinacque”, i patti parasociali e il regolamento per il controllo pubblico congiunto. Vi ha provveduto, con i poteri del consiglio comunale, il Commissario ad acta nominato dall’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che con deliberazione n. 52 del 28 settembre 2023 ha aderito alla società, approvato la partecipazione di € 4.603,50 pari allo 0,230% del capitale e indicato la copertura sul redigendo bilancio di previsione 2023-2025.
La vicenda risale alla mancata effettuazione dell’affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’ATI Messina nei termini dell’art. 14 del d.l. n. 115/2022. Il Presidente della Regione ha quindi nominato un commissario con poteri sostitutivi, che ha adottato il piano d’ambito, scelto la gestione a mezzo di società a capitale misto e approvato gli schemi societari. L’atto deliberativo del comune è stato trasmesso alla Sezione di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto i presupposti del proprio intervento. Il Comune rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e l’operazione — partecipazione alla costituzione di una società mista — ricade nell’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP. La competenza spetta alla Sezione regionale di controllo per gli atti degli enti locali, secondo il riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP. La funzione consultiva si colloca tra la fase pubblicistica della determinazione volitiva e quella privatistica di attuazione negoziale: un controllo preventivo sui presupposti giuridici ed economici della scelta.
Il nodo centrale è l’obbligo motivazionale. Il Comune ha invocato l’esonero del primo comma dell’art. 5 TUSP, che non richiede la motivazione analitica quando la costituzione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Il Collegio distingue: l’esonero riguarda le società istituite direttamente dalla legge e quelle a costituzione obbligatoria, ma il riferimento va letto in senso più ampio. La trama normativa statale e regionale impone ai comuni l’adesione all’ente di governo dell’ambito, cui è riservata la scelta della forma di gestione: rispetto al singolo ente la decisione societaria è legislativamente vincolata. La costituzione della società mista è dunque atto dovuto, salvo le residuali ipotesi di gestione autonoma.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul principio di unicità del servizio idrico integrato, che comporta l’obbligo di partecipazione alla gestione unitaria e l’adesione al gestore individuato dall’ente d’ambito, e ricorda che il comune non può sottrarsi agli obblighi finanziari correlati al servizio invocando generiche incompatibilità di bilancio.
Anche il profilo della sostenibilità finanziaria è scrutinato in termini di completezza e adeguatezza. La relazione dell’ente di governo e il piano economico-finanziario allegato delineano la composizione del capitale, l’equilibrio previsionale e la copertura della quota a carico del comune, contenuta e integralmente stanziata. Il Collegio ribadisce che un sindacato di merito si tradurrebbe in una inammissibile cogestione dell’azione amministrativa.
La Sezione esprime pertanto, allo stato, parere favorevole di conformità del deliberato agli artt. 5, commi 1 e 2, 4, 7 e 8 TUSP, richiamando l’attenzione sulla copertura della somma destinata alla sottoscrizione delle quote.
Nota della Redazione
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